Applicazione dell'art. 18 in caso di insussistenza del fatto contestato

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Lavoro e Previdenza Oggi, n.1-2, 2016

USI AZIENDALI, DICHIARAZIONI CONFESSORIE RESE IN SEDE DISCIPLINARE E PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE CON RIFERIMENTO AL CCNL: APPLICAZIONE DELL’ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI IN CASO DI INSUSSISTENZA DEL FATTO CONTESTATO 

Corte di Appello di Roma, 7 aprile 2015, Sezione lavoro e previdenza, n. 3161, pres. Cambria, rel. Michelini, Ospedale Israelitico (avv.ti Troiano e Ciranna) c. B.A. (avv.ti Chilosi e Calamita). Riforma Tribunale di Roma n. 7986 del 14 luglio 2014 Deve escludersi che le giustificazioni rese in sede disciplinare abbiano valenza confessoria quando le stesse sono rilasciate dal lavoratore in mancanza di assistenza tecnica–giuridica e senza la consapevolezza della oggettiva incidenza delle stesse in ordine alle conseguenze giuridiche.
E’ quindi illegittimo il licenziamento per giusta causa del dirigente medico ...

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Diritto di critica, utilizzo di espressioni sconvenienti e licenziamento del sindacalista

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.3/2016

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TRIBUNALE FERRARA – decreto ex art. 28 L. 300/70, 30 gennaio 2016 – Est. D’Ancona -  L.F. (avv.ti Piccinini, Mangione, Mozzanti) c.  B. P. I. S.r.l. (avv.ti Pavone, Marasco, Lopez).  

Lavoro subordinato – Condotta antisindacale ex art. 28 L. 300/70 - Lavoratore sindacalista – Uso di espressioni aspre e inopportune durante una trattativa sindacale - Rivendicazione del ruolo sindacale – Licenziamento disciplinare – Pertinenza delle espressioni utilizzate ai temi oggetto di critica - Sproporzione della sanzione e carattere strumentale del licenziamento – Nullità – Natura antisindacale e ritorsiva del recesso – Reintegra.

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Scarso rendimento ed eccessiva morbilità nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 1/2016

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CASSAZIONE, 2.9.2015, n. 17436, ord. – Pres. Stile, Est. Manna, P.M. Matera (conf.) – A.T.M. - Azienda trasporti milanese Spa (avv.ti Giacchetti, Zambello) c. A.G. (avv. Civitelli).
Conf. Corte d’Appello di Milano, 10.3.2013.


Licenziamento individuale – Rapporto di lavoro autoferrotranvieri – Ferrovie in concessione –
Esonero agente per scarso rendimento – Eccessiva morbilità – Necessità di colpa – Insussistenza –
Giustificato motivo oggettivo – Differenza dall’esonero del servizio per malattia.


Ai fini dell’esonero definitivo dal servizio dei lavoratori autoferrotranvieri dipendenti da aziende
esercenti il pubblico servizio di trasporti in regime di concessione, la fattispecie dello scarso rendimento previsto dall’art. 27, lett. d, del Regolamento attuativo, all. A, al r.d. n. 148 del 1931, è ipotesi diversa e separata da quella prevista dallo stesso art. 27, lett. b, che disciplina invece la malattia. Conseguentemente, e ripetute assenze per malattia non possono considerarsi come utili ai fini della configurabilità dello scarso rendimento idoneo a giustificare l’esonero dal servizio dell’agente. (1)

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La qualificazione della definizione «primo rapporto» nel contratto a termine acausale ex lege n. 92/2012

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale n.3/2015

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TRIBUNALE DI MONZA, 9 ottobre 2014  – Est.  Capelli – M. L. T. (avv. Leonardo) c. Eurosfera s.r.l. (avv. Campolunghi).

Somministrazione di lavoro – Contratto a termine acausale ex art. 1, comma 1 bis, d.lgs. n. 368/2001 – Successione contratti con medesimo datore - Nullità clausola appositiva del termine – Qualificazione precedente rapporto lavorativo -  Conversione per mancanza di motivazione -  Insussistenza

Il precedente rapporto di somministrazione a termine non determina alcuna violazione dell’art. 1, comma 1 bis, d.lgs. n. 368/2001 (comma aggiunto dalla lettera b) del comma 9 dell’art. 1, legge 28 giugno 2012, n. 92) e, quindi, non comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato in quanto, anche se il lavoratore era già stato utilizzato dalla stessa azienda, tuttavia, formalmente era stato dipendente dell’Agenzia di somministrazione. Conseguentemente, tra lavoratore e utilizzatore non era mai intercorso un rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, il datore di lavoro può legittimamente stipulare un contratto a termine acausale, trattandosi effettivamente del primo rapporto  a tempo determinato intercorso tra le parti (1). 

 La qualificazione della definizione “primo rapporto” nel contratto a termine acausale ex lege 92/2012.

- La sentenza che si commenta risulta di particolare rilevanza in quanto attiene ad una delle prime interpretazioni giurisprudenziali in relazione alla fattispecie del contratto a termine acausale a seguito della riforma attuata con la legge 28 giugno 2012, n. 92, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.153 del 3/7/2012 - Suppl. Ordinario n. 136) che ha introdotto il comma 1 bis, all’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001.

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