Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Sentenza pubblicata su WikiLabour
Articolo pubblicato su:
La società Comdata S.p.A., nota azienda che si occupa di servizi call center e che vanta alle proprie dipendenze circa 7000 lavoratori, con unoperazione del tutto illegittima e, utilizzando in modo anomalo la cd clausola sociale in materia di cambio appalto, ha cercato di cedere i propri dipendenti addetti alla commessa ALD (ben 56) ad una società subentrante, neocostituita ed avente un capitale sociale di appena 10 mila euro.
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Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Sentenza pubblicata su WikiLabour
Articolo pubblicato su:
La società Comdata S.p.A., nota azienda che si occupa di servizi call center e che vanta alle proprie dipendenze circa 7000 lavoratori, con unoperazione del tutto illegittima e, utilizzando in modo anomalo la cd clausola sociale in materia di cambio appalto, ha cercato di cedere i propri dipendenti addetti alla commessa ALD (ben 56) ad una società subentrante, neocostituita ed avente un capitale sociale di appena 10 mila euro.
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Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 1° dicembre 2020, il Tribunale di Velletri, sezione Lavoro, respingendo l’opposizione proposta dalla Manpower S.r.l., ha confermato l’ordinanza emessa nella fase sommaria, laddove era stata dichiarata la nullità del licenziamento intimato per presunto giustificato motivo oggettivo, giacché connotato, in realtà, da natura discriminatoria, nonché l’illegittimità del recesso per insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto dalla società a fondamento dello stesso.
Conseguentemente, il giudice ha confermato l’ordinanza emessa nella precedente fase laddove ha condannato il datore di lavoro a reintegrare la lavoratrice nel proprio posto di lavoro, nonché al pagamento integrale delle retribuzioni maturate medio tempore, dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
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Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Un lavoratore, in forza presso la società Lottomatica S.p.A. (ora incorporata in Lottomatica Holding S.r.l.), inquadrato nel 6° livello del CCNL Metalmeccanici, si rivolgeva allo Studio Legale Salvagni per far accertare sia l’illegittimità del distacco del proprio rapporto di lavoro presso la società Lottomatica Scommesse S.r.l. sia la dequalificazione professionale subita presso quest’ultima.
In particolare, il dipendente, affermava di essere inquadrato nel 6° livello del CCNL di settore e di aver sempre svolto, presso la distaccante Lottomatica S.p.A., rilevanti funzioni direttive e specialistiche e, da ultimo, adibito al ruolo di amministratore di sistema.
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