Articolo di Michelangelo Salvagni
Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.4/2016
TRIBUNALE DI ROMA, 24.6.2016 - Est. Leone - C.N.B (avv.ti Crescenzio, Bernardi) c. Settembrini S.p.A. e M.L. (avv. Rinaldi).
Licenziamento individuale – Contratto di lavoro a tutele crescenti – Sanzioni disciplinari – Licenziamento disciplinare - Consumazione potere disciplinare – Natura ritorsiva del recesso - Motivo illecito determinante – Nullità - Sussistenza - Reintegrazione.
Il licenziamento disciplinare dev’essere considerato ritorsivo quando l’ordine temporale tra i provvedimenti e i comportamenti del dipendente è tale che tra la sospensione dal servizio e il licenziamento non è stato svolto alcun giorno di lavoro effettivo e, quindi, non può essersi realizzato, neppure in ipotesi, alcun comportamento da parte del dipendente (assente) se non la sola impugnativa delle sanzioni innanzi all’Organo arbitrale. Tale unico circostanza di fatto, in assenza di diverse indicazioni da parte del datore di lavoro, comprova che la scelta di quest’ultimo che determina il recesso risulta connotata dal chiaro e unico intento ritorsivo, quale risposta all’impugnativa delle precedenti sanzioni il cui potere disciplinare si era peraltro già consumato con la irrogazione delle stesse. (1)
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Articolo di Michelangelo Salvagni
Pubblicato in Lavoro e Previdenza Oggi n. 9/10 e in formato abstract in rivista on line CSDN Roma
LA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO AL TEMPO DEL JOBS ACT: LICENZIAMENTO DISCIPLINARE, RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA IN CASO DI ASSERITE CONDOTTE RITORSIVE O DISCRIMINATORIE E L’INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE – Tribunale di Roma, 4 aprile 2016, est. Marrocco, P.S. c. TILAK S.r.l.
Il licenziamento discriminatorio si può ritenere dimostrato se pervenga dagli elementi di causa la sussistenza del c.d. fattore rischio e del dato oggettivo, che dia conto del fatto che il lavoratore, proprio a causa delle sue condizioni e delle sue scelte, sia stato trattato in maniera differente rispetto a quanto sia stato o sarebbe stato trattato un altro soggetto in analoga situazione e ciò a prescindere dalla motivazione addotta e dall’intenzione di chi ha adottato il provvedimento discriminatorio. Il recesso per motivo illecito ex art. 1345 c.c., invece, ricorre ove la condotta datoriale sia stata determinata esclusivamente da un intento contra legem e, quindi, nel caso in cui vi sia stata da parte di quest’ultimo una reazione abnorme rispetto ad una condotta lecita del prestatore.
Esclusa la natura discriminatoria e comunque illecita del licenziamento ...
Articolo di Michelangelo Salvagni
Tribunale di Roma, 15 settembre 2016, est. Selmi, N. P. (Avv. Merlo) c. UGL Agricoli Forestali (Avv. Rongioletti).
RAPPORTO DI LAVORO - DIMISSIONI - STATO DI INCAPACITA NATURALE - SUSSISTENZA - VIZIO DEL CONSENSO - ANNULLAMENTO DELLE DIMISSIONI - RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO - OBBLIGO RETRIBUTIVO DALLA SENTENZA.
Devono annullarsi ai sensi dell’art. 428 c.p.c. le dimissioni rese dal prestatore di lavoro in uno stato di incapacità naturale allorché le stesse siano state rassegante in un momento di alterata percezione sia della situazione di fatto sia delle conseguenze dell’atto che si compie, con conseguente pregiudizio della sua capacità di autodeterminazione. Le dimissioni sono annullabili purché il lavoratore dimostri due condizioni: la prima, di trovarsi, al momento in cui ha compiuto l’atto, in uno stato di privazione delle capacità volitive e intellettive, anche parziale, tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, dovuta per qualsiasi ragione anche di natura transitoria; la seconda, di aver subito un grave pregiudizio a causa dell’atto medesimo, senza che sia richiesta la malafede del destinatario.
Il caso in commento tratta la vicenda di una lavoratrice la quale ha convenuto in giudizio il datore di lavoro al fine di ottenere l’annullamento delle proprie dimissioni, deducendo di averle rassegnate in uno stato di incapacità naturale. La ricorrente, altresì, ha richiesto la condanna della convenuta alla reintegra nel posto di lavoro con efficacia ex tunc, oltre il risarcimento del danno pari alle retribuzioni perse dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
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Articolo di Michelangelo Salvagni
Pubblicato Lavoro e Previdenza Oggi, n.9/10 2016
Tribunale di Roma, Sez. IV Lav., ordinanza 4 aprile 2016 – Giud. Marrocco – P. S. (Avv. Marongiu) c. T. S.r.l. (contumace)*
Rapporto di lavoro – Contratto di lavoro a tutele crescenti – Sanzioni e contestazioni disciplinari – Licenziamento disciplinare – Natura discriminatoria o ritorsiva del recesso – Ripartizione onere della prova - Nullità del licenziamento – Esclusione – Insussistenza del fatto materiale contestato – Sussistenza – Reintegrazione.
Il licenziamento discriminatorio si può ritenere dimostrato se risulti dagli elementi di causa la sussistenza del c.d. fattore rischio e del dato oggettivo che dia conto del fatto che il lavoratore, proprio a causa delle sue condizioni e delle sue scelte, sia stato trattato in maniera differente rispetto a un altro soggetto in analoga situazione e ciò a prescindere dalla motivazione addotta e dall'intenzione di chi ha adottato il provvedimento discriminatorio. Il recesso per motivo illecito ex art. 1345 c.c., invece, ricorre ove la condotta datoriale sia stata determinata esclusivamente da un intento contra legem e, quindi, nel caso in cui vi sia stata da parte di quest’ultimo una reazione abnorme rispetto ad una condotta lecita del prestatore.
Esclusa la natura discriminatoria e comunque illecita del licenziamento e quindi gli effetti sanzionatori della nullità del recesso, lo stesso può ritenersi illegittimo ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. n. 23/2015, quando sia dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, con conseguente annullamento del licenziamento e reintegra nel posto di lavoro.
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