Articolo di Michelangelo Salvagni
Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 4/2015
CASSAZIONE CIVILE n. 5173, 16 marzo 2015, Sez. lav. – Pres. Macioce – Est. Buffa – P.M. Fresa (Conf.), Assitur s.r.l. (avv. Pessi) c. T.M. (avv. Agosto).
Conf. Corte di Appello di Catanzaro del 30 agosto 2011.
Lavoro (Rapporto di) – Licenziamento individuale - Giustificato motivo oggettivo – art. 3,
legge 15 luglio 1966, n. 604 – Controllo giudiziale sull’effettività delle ragioni – Calo di
commesse – Soppressione posto di lavoro – Attività affidata in appalto - Obbligo di repechage – Onere della prova – Illegittimità del licenziamento.
Non costituiscono idonea giustificazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo le ragioni addotte dal datore di lavoro ove tali ragioni richiamino a un generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale che non può essere meramente strumentale ad un incremento del profitto, ma devono essere dirette a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti. Il lavoratore ha quindi il diritto che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo organizzativo, e non ad un mero incremento di profitti, e che dimostri, inoltre, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale
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CASSAZIONE CIVILE n. 12242, 12 giugno 2015, Sez. lav. – Pres. Lamorgese – Est. Ghinoy –
P.M. Celeste (Conc. rigetto) Dolce e salato di Baucia Giovanni & C. s.n.c. (avv.ti Luponio e
Porrati) c. C.F. (avv.ti Spinoso e Grattarola).
Conf. Corte di Appello di Torino del 13 gennaio 2012.
Lavoro (Rapporto di) – Licenziamento individuale - Giustificato motivo oggettivo – art. 3,
legge 15 luglio 1966, n. 604 – Controllo giudiziale sull’effettività delle ragioni – Soppressione
posto di lavoro – Ingresso nuovi soci - Obbligo di repechage – Onere della prova –
Illegittimità del licenziamento.
Non costituisce giustificato motivo oggettivo, idoneo, in quanto tale, a giustificare il licenziamento del lavoratore per soppressione del posto di lavoro conseguente alla riorganizzazione aziendale, il subingresso nella società datoriale di nuovi soci lavoratori adibiti allo svolgimento delle mansioni prima assegnate al lavoratore licenziato. La circostanza che i predetti soggetti, a prescindere dalla configurabilità o meno in capo ad essi della qualifica di soci-lavoratori, siano impiegati nello svolgimento delle mansioni in precedenza svolte dal prestatore licenziato, invero, esclude chiaramente che il riassetto organizzativo, posto dal datore di lavoro alla base dell'intimato licenziamento, sia diretto a fronteggiare situazioni sfavorevoli e non contingenti, idonee ad influire sulla normale attività produttiva, imponendo una effettiva riduzione dei costi (1-3)
(*) il testo delle sentenze è pubblicato in www.ediesseonline.it/riviste/rgl
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Articolo di Michelangelo Salvagni
Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.4/2014
CORTE DI CASSAZIONE, 25 febbraio 2014, n. 13060, Sez. lav. – Pres. Vidiri – Rel. Ghinoy – Poste Italiane S.p.A. (avv. Pessi) c. R.F. C.F. (avv. Vacirca).
Conf. Corte di Appello di Firenze del 6 ottobre 2007.
Contratto a termine – Nullità clausola appositiva del termine – Riammissione in servizio in sede diversa da quella di originaria appartenenza – Trasferimento del lavoratore ex art. 2103 c.c. – Eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per ripristino rapporto di lavoro in altra sede di lavoro – Licenziamento – Reintegrazione nel posto di lavoro.
L’ordine di riammissione nel posto di lavoro emanato dal giudice che dichiara la nullità del termine apposto ad un contratto esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nelle mansioni originarie, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporne con successivo provvedimento il trasferimento ad altra unità produttiva, laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore al di fuori di tali condizioni è nullo, in quanto integra un inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, e giustifica, sia quale attuazione dell’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. sia in considerazione dell’inidoneità a produrre effetti da parte degli atti nulli, il rifiuto del dipendente di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato (1).
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Articolo di Michelangelo Salvagni
Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.1/2014
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CORTE DI CASSAZIONE, 8 aprile 2013, Sez. lav., n. 8486 – Pres. Vidiri – Rel. Arienzo – Poste Italiane S.p.A. (avv. Fiorillo) c. P.F.E.A. (avv. Fatigato). Conf. Corte di Appello di Bari del 16.03.2009.
Lavoro subordinato (Rapporto di) - Tutela delle condizioni di lavoro - sicurezza e prevenzione infortuni – Obbligo di prevenzione dai rischi da rapine – Onere del datore di lavoro valutazione a priori di rischi extra-lavorativi - Insufficienza di adeguate misure di tutela –– Ripartizione dell’onere della prova – Responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di sicurezza per l’attività criminosa di terzi – Sussistenza.
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Articolo di Michelangelo Salvagni
Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.2/2013
CASSAZIONE, 17 gennaio 2013, n. 1148, Sez. lav. – Pres. De Renzis, Est. Curzio – Poste Italiane Spa (avv. Trifirò) c. C.F. (avv. De Donno).
Conf. Corte d’Appello Milano 17 dicembre 2009
Lavoro temporaneo tramite agenzia – Instaurazione del contratto tra lavoratore e utilizzatore interponente – Illegittimità del contratto di fornitura – Conversione del rapporto a termine in lavoro a tempo indeterminato – Indennità ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, come autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 13, legge n. 92/2012.
In tema di lavoro interinale, la legittimità del contratto di fornitura costituisce il presupposto per la stipulazione di un legittimo contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Ne consegue che l’illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e, quindi, l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo; inoltre, alla conversione soggettiva del rapporto si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 368/2001 ai fini della legittimità del lavoro a tempo determinato tra l’utilizzatore e il lavoratore. In virtù di tale conversione, l’indennità prevista dall’art. 32 della legge n. 183/2010, nel significato chiarito dal comma 13 dell’art. 1 della legge n. 92/2012, trova applicazione anche al lavoro temporaneo, con riferimento quindi a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine termine illegittimo, e si applica anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subìto dal lavoratore a causa dell’illegittimità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a, della legge n. 196/1997, convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione. (1)
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