Articolo di Michelangelo Salvagni
Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.4/2012
TRIBUNALE DI ROMA, 12 ottobre 2011 – Est. Armone – P.P.S. (avv. Aiello) c. Compagnia di navigazione Ponte S. Angelo in liquidazione (avv. Napoletano).
Contratto di lavoro occasionale – Natura subordinata della prestazione - Contratto a termine di lavoro marittimo – Utilizzo abusivo del contratto a termine – Nullità del termine – Trasformazione in contratto a tempo indeterminato – Nullità del licenziamento orale – Dimissioni – Ripartizione onere della prova .
Nel caso di successione consecutiva di un rapporto di lavoro di tipo occasionale e di un rapporto di lavoro subordinato a termine di lavoro marittimo, l’accertamento della subordinazione sin dal primo rapporto, formalmente qualificato come autonomo, travolge il successivo contratto a tempo determinato e la relativa apposizione del termine, con la conseguenza che il rapporto di lavoro deve considerarsi unico ed a tempo indeterminato sin dall’origine. Ove si controverta sulle modalità di risoluzione del rapporto con affermazioni contrapposte (licenziamento orale o dimissioni), sul lavoratore grava esclusivamente la prova della cessazione del rapporto lavorativo, mentre la controdeduzione del datore di lavoro riguardante le dimissioni ha valore di eccezione ed il relativo onere della prova incombe sullo stesso eccipiente. ...
Articolo di Michelangelo Salvagni
Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.1/2012
Corte d’Appello Torino, 2 maggio 2011, Sez. lav. – Pres. Mariani, Est. Grillo Pasquarelli – M. P. (avv. Scavone) c. Poste Italiane Spa (avv.Fronticelli).
Lavoro temporaneo tramite agenzia – Difetto di indicazione dei motivi – Eccessiva genericità – Violazione art. 3, comma 3, lett. a, legge n. 196/1997 – Applicazione dell’art. 10, comma 1, legge n. 196/1997 – Riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro in capo all’azienda utilizzatrice.
Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato si trasforma in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’azienda utilizzatrice non solo nei casi contemplati dall’art. 10, commi 2 e 3, legge n. 196/1997, in mancanza di forma scritta o di protrazione del rapporto oltre il termine di dieci giorni dalla naturale scadenza, ma anche nelle ipotesi contemplate dal comma 1 del medesimo art. 10, e quindi anche nel caso di violazione dell’art. 1, commi 2-5, ipotesi tra le quali rientra la generica indicazione dei motivi sottesi alla stipula del contratto di fornitura e del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, essendo detti contratti, intrinsecamente collegati, ontologicamente causali.
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Articolo di Michelangelo Salvagni
Pubblicato in Rivista giuridica del Lavoro n.4/2010
Corte d’Appello Torino, 20 gennaio 2010, Sez. lav. – Pres. Girolami, Est. Ramella Trafighet – C. R. (avv.ti Poli e Ingegneri) c. Eni Spa (avv.ti Tosi e Realmente).
Lavoro temporaneo tramite agenzia – Difetto di indicazione dei motivi – Eccessiva genericità – Violazione art. 3, comma 3, lett. a, legge n. 196/1997 – Applicazione dell’art. 10, comma 1, legge n. 196/1997 – Riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro in capo all’azienda utilizzatrice.
Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato si trasforma in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’azienda utilizzatrice non solo nei casi contemplati dall’art. 10, commi 2 e 3, legge n. 196/1997, in mancanza di forma scritta o di protrazione del rapporto oltre il termine di dieci giorni dalla naturale scadenza, ma anche nelle ipotesi contemplate dal comma 1 del medesimo art. 10, e quindi anche nel caso di violazione dell’art. 1, commi 2-5, ipotesi tra le quali rientra la generica indicazione dei motivi sottesi alla stipula del contratto di fornitura e del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, essendo detti contratti, intrinsecamente collegati, ontologicamente causali. (1)
(1) La natura ontologicamente causale del contratto di lavoro temporaneo
Sommario: 1. — Breve premessa sulla ratio della legge n. 196/97: la doppia deroga rispetto al modello legale tipico. — 2. Il caso di specie. — 3. La specifica indicazione dei motivi quale contenuto essenziale dei contratti di fornitura e di prestazione di lavoro ontologicamente collegati nella loro natura causale. — 4. L’esegesi giurisprudenziale sull’indicazione oggettiva della causale ai fini dell’effettivo controllo del nesso causale che giustifica l’assunzione temporanea. — 5. La novazione soggettiva e oggettiva del contratto di lavoro temporaneo che comportano la conversione del rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore. — 6. Rilievi conclusivi.
— Breve premessa sulla ratio della legge n. 196/97: la doppia deroga rispetto al modello legale tipico — L’oggetto della presente nota riguarda la querelle interpretativa su quali siano le violazioni della legge n. 196 del 1997 che configurino la trasformazione del rapporto di lavoro temporaneo in uno a tempo indeterminato con l’impresa utilizzatrice.
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Articolo di Michelangelo Salvagni
Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.2/2010
TRIBUNALE SIENA, 23 novembre 2009, Sez. lav. – Est. Cammorasano – C. G. c. Poste Italiane Spa.
Lavoro subordinato – Contratto a termine – Imprese concessionarie di servizi nel settore postale – Art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001 – Condizioni legittimanti la clausola appositiva del termine nella norma a-causale – Violazioni princìpi comunitari anche in ipotesi di un unico contratto a termine – Interpretazione della giurisprudenza comunitaria – Disapplicazione della norma per contrasto con il diritto comunitario – Nullità del termine – Trasformazione a tempo indeterminato.
I princìpi affermati dalla Corte di Giustizia, in relazione al fenomeno della successione dei contratti a termine, sono pienamente applicabili al singolo rapporto di lavoro a termine, nella logica di proteggere i lavoratori dall’instabilità dell’impiego e del principio secondo il quale i contratti a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro. L’abuso dei contratti a termine può essere accertato andando a considerare la globale utilizzazione del lavoro precario in ambito aziendale ove nel medesimo stabile posto di lavoro, nella medesima ordinaria mansione, per dodici mesi su dodici l’anno, tanto è abusivo utilizzare in successione temporizzata un medesimo lavoratore, quanto farvi ruotare lavoratori diversi con singoli contratti. In entrambi i casi abbiamo un sostanziale fenomeno di successione di rapporti. La presupposizione della Corte, nella conclusione del par. 90, della sentenza Angelidaki, è e non può non essere, che per quella mansione, per quel posto, non vi sia ricorso a una successione ancorché indiretta, cioè con altri lavoratori a termine.
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