VERISURE CONDANNATA A RIAMMETTERE IN SERVIZIO IL PRESTATORE FORMALMENTE AUTONOMO E A RiSARCIRE IL DANNO.IL TRIBUNALE DI ROMA ACCERTA LA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni

Il Tribunale di Roma ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro a fronte della sottoscrizione di contratti di collaborazione professionale di tipo autonomo, condannando Verisure a riammettere in servizio il lavoratore, nonché al risarcimento del danno e al pagamento delle differenze retributive maturate.
Il lavoratore, dottore commercialista iscritto all’albo, sebbene assunto con contratti di collaborazione professionale di natura autonoma, deduceva di avere prestato la propria attività lavorativa con modalità subordinate, essendo adibito con continuità al settore Contabilità della società, ove aveva sempre svolto mansioni inerenti al core business aziendale ed era inserito stabilmente nell’organizzazione interna.


La società, di contro, rilevava che la prestazione si era sempre svolta con modalità autonome, come dimostrato dai contratti sottoscritti, che il lavoratore aveva integralmente negoziato, essendo totalmente libero di autodeterminare modalità e tempi di esecuzione dell’attività.
Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, ha accolto in toto la tesi difensiva degli avvocati Salvagni e Panetta, scardinando l’impianto difensivo della società. ...

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Licenziamenti collettivi della GKN: un caso di condotta antisindacale per violazione dell'obbligo di informazione

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.4/2021, Parte II, RGL Giurisprudenza on line - Newsletter n.11/2021

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TRIBUNALE FIRENZE, decr., 23.9.2021 – Est. Brigida Davia – Cgil Fiom Provincia di Firenze (avv.ti Stramaccia, Focareta) c. Gkn Driveline Firenze Spa in liquidazione (avv.ti Rotondi, Maresca, Paone). 

 

Licenziamento collettivo Licenziamento collettivo per cessazione totale attività  Mancata informazione preventiva al sindacato Obbligo di informazione previsto dal Ccnl e da accordi sindacali Condotta antisindacale per mancata informazione Sussistenza Illegittima esclusione del sindacato dal processo decisionale riguardante la cessazione dell’attività di impresa.

 

È antisindacale la condotta del datore di lavoro che impedisce alle organizzazioni sindacali di interloquire nella fase di formazione della decisione di procedere alla cessazione totale dell’attività di impresa, non fornendo loro alcuna informazione preventiva pur essendone espressamente obbligato in base al contratto collettivo e da specifici accordi sindacali. (1)

 

l licenziamenti collettivi della Gkn: un caso di condotta antisindacale per violazione dell’obbligo di informazione

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Cassazione n.14777 del 27 maggio 2021: la reintegra solo per condotte conservative tipizzate collettivamente è irragionevole e crea disparità di trattaemento.

Nota a corte di Cassazioni, ordinanza 27 maggio 2021, n. 14777 - Pres- Doronzo - Ref. Ponterio - R. G. S.p.a. (Avv. Luponio) c. I. G. S.p.a. (Avv. Quagliano) (il provvedimento è disponibile su https://www.lpo.it/banca-dati/).

Lavoro subordinato – Licenziamento disciplinare – Condotte punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa – Regime applicabile – Estensione ad ipotesi non tipizzate – Conseguenze – Applicabilità reintegrazione nel posto di lavoro

di Michelangelo Salvagni*.

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L’orientamento assunto dalla Suprema Corte circa l’interpretazione della tutela reale ex art. 18 L. n. 300/70 in caso di licenziamenti disciplinari ingiustificati presenta profili di irragionevolezza là dove individua il discrimine tra la tutela reintegratoria di cui al comma 4 e quella indennitaria di cui al comma 5 in base al dato della necessaria coincidenza del fatto addebitato con una specifica fattispecie tipizzata dal contratto collettivo come punibile con sanzione conservativa. Pertanto, l'attività di sussunzione della condotta contestata al lavoratore nella previsione contrattuale espressa attraverso clausole generali non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, ma si arresta alla interpretazione della norma contrattuale. (Massima a cura dell’A.)

 

Sommario:

Il precedente orientamento del 2019: reintegra solo per condotte tipizzate dal CCNL. L’ordinanza n. 14777 del 27 maggio 2021: le circostanze fattuali e la genericità della previsione collettiva che non consente la riconducibilità della condotta alla sanzione conservativa. I principi di rilevanza costituzionale espressi dall’ordinanza interlocutoria che portano ad un ripensamento dell’orientamento del maggio 2019. L’irragionevole disparità di trattamento conseguente all’applicazione della reintegrazione solo per condotte tipizzate dal CCNL. Rilievi conclusivi.

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Interposizione di manodopera e licenziamento giuridicamente inesistente: prime sentenze sull’interpretazione autentica dell’art. 38, c. 3, d.lgs. n. 81/2015

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.2/2021, Parte II, RGL Giurisprudenza on line - Newsletter n.4/2021

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Articolo pubblicato su Comma 2 Lavoro e Dignità:

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I

CORTE APPELLO ROMA, 22.2.2021 - Est. Panariello - D.G.E., R.M., V.M.R., M.G. (avv.ti P. e C. Panici) c. F.I.S.P. s.p.a. (avv.ti Alliegro, Baldieri).

 

Somministrazione di lavoro – Somministrazione irregolare – Interposizione fittizia di manodopera – sussistenza – Licenziamento intimato dal somministratore – Inesistenza – tutela reale – Applicabilità

 

In base all’interpretazione autentica di cui all’art. 80-bis, d.l. n. 34/2020, tra gli atti che, compiuti dal datore di lavoro formale, devono imputarsi al soggetto utilizzatore ex art. 38, d.lgs. n. 81/2015, è escluso il licenziamento; tale interpretazione deve applicarsi anche alla fattispecie dell’appalto illecito in quanto, come per l’ipotesi della somministrazione irregolare, i due istituti realizzano un’identica vicenda di dissociazione fra datore di lavoro formale e sostanziale che viene difatti accertata dal giudice con illecita o irregolare con effetto ex tunc. Il recesso intimato dall’appaltatore è pertanto inesistente e determina la riammissione in servizio del lavoratore nella compagine aziendale dell’appaltante, oltre alla condanna di quest’ultimo alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate medio tempore sino alla riammissione in servizio.

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