Il Tribunale di Latina reintegra 5 lavoratori licenziati dalla Sapa di Fossanova

Sentenza pubblicata su Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 2/2017

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Ordinanza Tribunale Latina, 27 settembre 2016

Al Tribunale di Latina vincono i lavoratori e i loro diritti.

La Sapa (ex ALCOA) di Fossanova, importantissima azienda siderurgica del territorio sud pontino, a luglio del 2014, a seguito di una procedura di mobilità, licenziava tutti i dipendenti di tale sede (ossia 136 lavoratori). Il 27 settembre 2016 il Tribunale di Latina ha accolto i primi ricorsi presentati da alcuni lavoratori appartenenti all’organizzazione sindacale CGIL – FIOM, tutti rappresentati in giudizio dall’avvocato Michelangelo Salvagni, reintegrandoli nel posto di lavoro ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e condannando la società a corrispondere ai medesimi un risarcimento del danno pari a 12 mensilità (misura massima prevista per legge).

La controversia prende le mosse da una procedura di mobilità, apertasi e conclusasi nell’anno 2014 causa “forti perdite economiche”, allorché la Sapa comunicava la chiusura dello stabilimento di Fossanova e il licenziamento di tutti i 136 dipendenti che ivi prestavano servizio.

Il giudice invece, accogliendo la tesi dei lavoratori, ha dichiarato l'illegittimità della procedura di mobilità poiché il criterio di scelta indicato dalla Sapa è risultato del tutto falso. Il Tribunale di Latina, infatti, ha osservato sul punto che a fronte della sussistenza di 136 dipendenti effettivamente in organico presso la sede di Fossanova, i destinatari del provvedimento di recesso collettivo erano solo 130. Quindi, ben 6 lavoratori che espletavano la loro attività presso la sede di Fossanova non risultavano destinatari di alcun provvedimento di licenziamento. Il magistrato ha accertato al riguardo che questi 6 lavoratori erano stati ricollocati presso lo stabilimento di Atessa, in Abruzzo, facente parte del gruppo societario Sapa, nonostante “sulla carta” facessero parte dei 136 lavoratori che prestavano servizio nello stabilimento di Fossanova. Da qui l'illegittimità del criterio di scelta adottato dalla società al fine di giustificare il licenziamento collettivo, giudicato tutt'altro che oggettivo e veritiero, con conseguente riconoscimento per i lavoratori ricorrenti della tutela reintegratoria piena ex art. 18 Legge n. 300/70.

Per una migliore comprensione della vicenda, si segnalano i seguenti articoli pubblicati on line:

- Corriere di Latina

- Radio Luna 

- http://www.ilcaffe.tv/articolo/28103/reintegrati-i-lavoratori-licenziati-dalla-fabbrica-dell-alluminio

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Il caso Aviointeriors Spa: guerra sui licenziamenti

Latina, 12 ottobre 2016

Da anni la città di Latina è protagonista di un caso giudiziario emblematico che riguarda una delle realtà industriali più importanti della provincia di Latina e che vede coinvolti centinaia di dipendenti che hanno già perso il  posto di lavoro e rischiano di perderlo in futuro.

In breve la vicenda è la seguente: la società Aviointeriors tra il settembre e il dicembre del 2014 con procedura collettiva ha licenziato circa settanta dipendenti. L’11 ottobre 2016 sono state trattate presso il Tribunale di Latina, innanzi ai giudici Diana e Gatani, le cause di alcuni dipendenti licenziati aderenti all’organizzazione sindacale CGIL – FIOM, tutti rappresentati in giudizio dall’avvocato Michelangelo Salvagni e che chiedono venga accertata l’illegittimità del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro.

La società alla suddetta data dell’11 ottobre ha proposto ai lavoratori una conciliazione di tipo economico, ma al momento continua il percorso dei lavoratori al fine di ottenere in giudizio il riconoscimento dei proprio diritti e la reintegrazione del posto di lavoro ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.

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Jobs Act e licenziamento disciplinare: alla ricerca della reintegrazione tentando la strada del recesso ritorsivo o discriminatorio

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato Lavoro e Previdenza Oggi, n.9/10 2016 

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Tribunale di Roma, Sez. IV Lav., ordinanza 4 aprile 2016 – Giud. Marrocco – P. S. (Avv. Marongiu) c. T. S.r.l. (contumace)*

 

Rapporto di lavoro – Contratto di lavoro a tutele crescenti – Sanzioni e contestazioni disciplinari – Licenziamento disciplinare – Natura discriminatoria o ritorsiva del recesso – Ripartizione onere della prova - Nullità del licenziamento – Esclusione – Insussistenza del fatto materiale contestato – Sussistenza – Reintegrazione.

 

Il licenziamento discriminatorio si può ritenere dimostrato se risulti dagli elementi di causa la sussistenza del c.d. fattore rischio e del dato oggettivo che dia conto del fatto che il lavoratore, proprio a causa delle sue condizioni e delle sue scelte, sia stato trattato in maniera differente rispetto a un altro soggetto in analoga situazione e ciò a prescindere dalla motivazione addotta e dall'intenzione di chi ha adottato il provvedimento discriminatorio. Il recesso per motivo illecito ex art. 1345 c.c., invece, ricorre ove la condotta datoriale sia stata determinata esclusivamente da un intento contra legem e, quindi, nel caso in cui vi sia stata da parte di quest’ultimo una reazione abnorme rispetto ad una condotta lecita del prestatore.

Esclusa la natura discriminatoria e comunque illecita del licenziamento e quindi gli effetti sanzionatori della nullità del recesso, lo stesso può ritenersi illegittimo ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. n. 23/2015, quando sia dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, con conseguente annullamento del licenziamento e reintegra nel posto di lavoro

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Prima sentenza Corte di Cassazione sull' irretroattività della tutela indennitaria prevista dal D.LGS. 81 del 2015

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Csdn Roma

 e di prossima pubblicazione in “Lavoro e Previdenza Oggi”

IRRETROATTIVITA’ DELLA TUTELA INDENNITARIA PREVISTA DAL D.LGS. 81 DEL 2015 AI GIUDIZI PENDENTI E AI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO STIPULATI ANTECEDENTEMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA – Corte di Cassazione, 20 ottobre 2015, Sezione lavoro, n. 21266, pres. Roselli, rel. Nobile, Poste Italiane S.p.A. (avv. Fiorillo) c./ P.D. (avv. Rizzo). Cassa con rinvio la sentenza n. 2773/2009 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 14 dicembre 2009, r.g.n. 4147/2006

Deve escludersi la retroattività della nuova norma art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2015 la cui disciplina potrà applicarsi soltanto ai contratti di lavoro stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. citato (ossia dal 25/06/2015), così perdurando l’applicazione della pregressa disciplina di cui all’art. 32 della legge 183/2010 in relazione ai “giudizi pendenti”, relativi ai contratti stipulati precedentemente alla nuova normativa.
Lavoro subordinato (Rapporto di) – Contratto a termine ex art. 23 L. 56 del 1987 – Assunzioni a termine di dipendenti postali – Esigenze eccezionali previste dalla contrattazione collettiva – Sostituzione personale in ferie – Nullità clausola appositiva del termine – Conversione – Risarcimento del danno – Insussistenza – Indennizzo ex art. 32, commi 5,6, e 7 L. 183 del 2010 – ius superveniens – Indennità prevista ex art. 28 D.lgs n. 81 del 2015 per i casi di trasformazione del contratto a tempo determinato – art. 55, lette f) D.Lgs. n. 81 del 2015 e abrogazione commi 5 e 6 L. n. 183 del 2010 – Questione di successione di leggi – Mancanza di disposizione transitoria sull’efficacia retroattiva dell’art. 28 D.Lgs. n. 81 del 2015 – Non applicabilità della nuova disciplina ai giudizi pendenti alla data della entrata in vigore della legge – Mancata abrogazione art. 32, comma 7, L. 183 del 2010 – Applicabilità art. 28 del D.Lgs. 81 del 2015 solo ai contratti a termine stipulati dopo il 25 giugno 2015 – Applicazione ratione temporis indennizzo ex art. 32 della L. n.183 del 2010.
La sentenza della Corte di Cassazione oggetto di annotazione risulta di particolare interesse ...

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