Il precario errante nella Scuola Pubblica: viaggio alla ricerca della stabilità

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Il Sole 24 Ore (Aprile 2012), Massimario di Giurisprudenza del Lavoro n.4/2012

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Il lavoro a termine nella Scuola pubblica potrebbe essere rappresentato con una metafora in cui il lavoratore assunto con più contratti flessibili intraprende un viaggio su un treno che non arriva mai alla sua destinazione finale. Tante stazioni intermedie. Brevi soste e ripartenze, dove però si rischia di finire, dopo un lungo e instabile percorso, su un binario morto; e alla fine, al massimo, ti viene rimborsato solo il costo del biglietto.

In questa similitudine si concentra il tema dei contratti a tempo determinato nella scuola pubblica, in quanto il sistema normativo vigente, che dovrebbe ispirarsi a principi di derivazione comunitaria anche nel settore pubblico, ha determinato un paradosso inaccettabile per il nostro diritto positivo: ovvero la stabilizzazione legalizzata del precariato.

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Questioni in tema di qualificazione del rapporto di lavoro e onere della prova in caso di asserite dimissioni

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.4/2012

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TRIBUNALE DI ROMA, 12 ottobre 2011 – Est. Armone – P.P.S. (avv. Aiello) c. Compagnia di navigazione Ponte S. Angelo in liquidazione (avv. Napoletano).

Contratto di lavoro occasionale – Natura subordinata della prestazione - Contratto a termine di lavoro marittimo – Utilizzo abusivo del contratto a termine – Nullità del termine – Trasformazione in contratto a tempo indeterminato – Nullità del licenziamento orale – Dimissioni – Ripartizione onere della prova .

 Nel caso di successione consecutiva di un rapporto di lavoro di tipo occasionale e di un rapporto di lavoro subordinato a termine di lavoro marittimo, l’accertamento della subordinazione sin dal primo rapporto, formalmente qualificato come autonomo, travolge il successivo contratto a tempo determinato e la relativa apposizione del termine, con la conseguenza che il rapporto di lavoro deve considerarsi unico ed a tempo indeterminato sin dall’origine. Ove si controverta sulle modalità di risoluzione del rapporto con affermazioni contrapposte (licenziamento orale o dimissioni), sul lavoratore grava esclusivamente la prova della cessazione del rapporto lavorativo, mentre la controdeduzione del datore di lavoro riguardante le dimissioni ha valore di eccezione ed il relativo onere della prova incombe sullo stesso eccipiente. ...

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Genericità della causale nel lavoro temporaneo e nella somministrazione

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.1/2012

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Corte d’Appello Torino, 2 maggio 2011, Sez. lav. – Pres. Mariani, Est. Grillo Pasquarelli – M. P. (avv. Scavone) c. Poste Italiane Spa (avv.Fronticelli).

 

Lavoro temporaneo tramite agenzia – Difetto di indicazione dei motivi – Eccessiva genericità – Violazione art. 3, comma 3, lett. a, legge n. 196/1997 – Applicazione dell’art. 10, comma 1, legge n. 196/1997 – Riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro in capo all’azienda utilizzatrice.

Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato si trasforma in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’azienda utilizzatrice non solo nei casi contemplati dall’art. 10, commi 2 e 3, legge n. 196/1997, in mancanza di forma scritta o di protrazione del rapporto oltre il termine di dieci giorni dalla naturale scadenza, ma anche nelle ipotesi contemplate dal comma 1 del medesimo art. 10, e quindi anche nel caso di violazione dell’art. 1, commi 2-5, ipotesi tra le quali rientra la generica indicazione dei motivi sottesi alla stipula del contratto di fornitura e del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, essendo detti contratti, intrinsecamente collegati, ontologicamente causali.

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La natura ontologicamente causale del contratto di lavoro temporaneo

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista giuridica del Lavoro n.4/2010

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Corte d’Appello Torino, 20 gennaio 2010, Sez. lav. – Pres. Girolami, Est. Ramella Trafighet – C. R. (avv.ti Poli e Ingegneri) c. Eni Spa (avv.ti Tosi e Realmente). 

Lavoro temporaneo tramite agenzia – Difetto di indicazione dei motivi – Eccessiva genericità – Violazione art. 3, comma 3, lett. a, legge n. 196/1997 – Applicazione dell’art. 10, comma 1, legge n. 196/1997 – Riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro in capo all’azienda utilizzatrice. 

Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato si trasforma in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’azienda utilizzatrice non solo nei casi contemplati dall’art. 10, commi 2 e 3, legge n. 196/1997, in mancanza di forma scritta o di protrazione del rapporto oltre il termine di dieci giorni dalla naturale scadenza, ma anche nelle ipotesi contemplate dal comma 1 del medesimo art. 10, e quindi anche nel caso di violazione dell’art. 1, commi 2-5, ipotesi tra le quali rientra la generica indicazione dei motivi sottesi alla stipula del contratto di fornitura e del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, essendo detti contratti, intrinsecamente collegati, ontologicamente causali. (1)

(1) La natura ontologicamente causale del contratto di lavoro temporaneo

 

Sommario: 1. — Breve premessa sulla ratio della legge n. 196/97: la doppia deroga rispetto al modello legale tipico. — 2. Il caso di specie. — 3. La specifica indicazione dei motivi quale contenuto essenziale dei contratti di fornitura e di prestazione di lavoro ontologicamente collegati nella loro natura causale. — 4. L’esegesi giurisprudenziale sull’indicazione oggettiva della causale ai fini dell’effettivo controllo del nesso causale che giustifica l’assunzione temporanea. — 5. La novazione soggettiva e oggettiva del contratto di lavoro temporaneo che comportano la conversione del rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore. — 6. Rilievi conclusivi.

— Breve premessa sulla ratio della legge n. 196/97: la doppia deroga rispetto al modello legale tipico — L’oggetto della presente nota riguarda la querelle interpretativa su quali siano le violazioni della legge n. 196 del 1997 che configurino la trasformazione del rapporto di lavoro temporaneo in uno a tempo indeterminato con l’impresa utilizzatrice.

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