Articolo di Michelangelo Salvagni.
Pubblicato nella Rivista giuridica Il Lavoro nella Giurisprudenza, n. 3/2023.
Licenziamento per g.m.o.
Cassazione Civile, Sez. lavoro, 11 novembre 2022, n. 33341, ord. - Pres. Doronzo - Est. Garri - D.F.A. c. C. G. I S.p.a.
Licenziamento per giustificato motivo - Cessazione dell’appalto - Violazione dell’obbligo di repêchage
(Art. 3, Legge n. 604/1966; art. 5, Legge n. 604/1966; Art. 18, comma 7, L. n. 300/1970; art. 18, comma 5, L. n. 300/1970)
In caso di licenziamento illegittimo per violazione dell’obbligo di repêchage, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 125/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 7, secondo periodo, L. n. 300 del 1970, come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. b), L. n. 92 del 2012, limitatamente alla parola “manifesta”, il lavoratore ha diritto alla tutela “reintegratoria” (massima non ufficiale).
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme
Cass. Civ. 2 maggio 2018, n. 10435; Cass. Civ. 22 marzo 2016, n. 5592; Cass. Civ. 13 giugno 2016, n. 12101; Cass. Civ. 26 maggio 2017, n. 13379; Cass. Civ. 5 gennaio 2017, n. 160; Cass. Civ. 21 dicembre 2016, n. 26467; Cass. Civ. 9 novembre 2016, n. 22798; Cass. Civ. 10 maggio 2016, n. 9467
Difforme
Cass. Civ.10 maggio 2016, n. 9467; Cass. Civ. 8 novembre 2013, n. 25197; Cass. Civ. 8 febbraio 2011, n. 3040.
Per il testo della sentenza v. ww.cortedicassazione.it.
IL REPÊCHAGE “SUPERA” ANCHE L’OSTACOLO DELLA MANIFESTA INSUSSISTENZA E CONQUISTA LA REINTEGRAZIONE
di Michelangelo Salvagni *
L’ordinanza n. 33341 dell’11 novembre 2022 della Suprema Corte consente di ripercorrere gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulla natura dell’obbligo di repêchage e sulla questione della ripartizione dell’onus probandi, fattispecie questa sulla quale nel 2016 è intervenuto un importante revirement della Cassazione secondo cui tale onere è esclusivamente a carico del datore, indirizzo che può ritenersi ormai consolidato e accolto dalla sentenza in commento. Tale provvedimento offre anche la possibilità di comprendere se l’obbligo di ricollocazione debba qualificarsi quale elemento interno o esterno al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e se, in caso di mancata ricollocazione aliunde del prestatore, debba applicarsi la tutela reale o solo quella indennitaria. Tematica questa di particolare rilievo alla luce sia della sentenza della Suprema Corte del 2 maggio 2018, n. 10435 sia dei principi espressi dalla sentenza n. 125 del 19 maggio 2022 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, co. 7, secondo periodo, L. n. 300 del 1970, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012, limitatamente alla parola “manifesta” e che sono stati espressamente richiamati dal provvedimento in annotazione. ...
Articolo di Michelangelo Salvagni.
Pubblicato in Lavoro e Previdenza Oggi, n. 9-10/2022.
Nota a Corte di Cassazione, sentenza 11 aprile 2022, n. 11665 – Pres. Raimondi, Est. Garri – R. G. (avv. Luponio) c. Italpol Group S.p.A. (Avv. Quagliaro) (disponibile su https://www.lpo.it/banca-dati/)
Lavoro subordinato – Licenziamento disciplinare – Contratto collettivo – Condotte punite dal CCNL con sanzione conservativa – Clausole generali del contratto collettivo – Estensione ad ipotesi non tipizzate – Applicabilità reintegrazione nel posto di lavoro
di Michelangelo Salvagni*
In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18, commi 4 e 5 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. In tal caso, il giudice effettua un’operazione di interpretazione e sussunzione che non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti della attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo. (Massima a cura dell’A.)
...
Errata corrige 02 OTT 2023
Articolo di Michelangelo Salvagni.
pubblicato su Lavoro e Previdenza Oggi n. 11-12/2020. VaI alla rivista.
Sommario: 1. Considerazioni preliminari. - 2. Le garanzie del procedimento disciplinare nell’interpretazione della Corte costituzionale. - 3. Obblighi di diligenza e fedeltà e proporzionalità della sanzione quale limite interno al potere disciplinare. – 4. Sulla specificità e immodificabilità della contestazione disciplinare. – 5. Sulla tempestività e immediatezza. – 6. Considerazioni conclusive.
Considerazioni preliminari.
Il procedimento disciplinare e le garanzie previste dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori rappresentano ancora oggi, a cinquant’anni di distanza dall’emanazione dello stesso, una delle maggiori conquiste per la tutela del diritto di difesa del lavoratore contro l’uso distorto del potere disciplinare da parte del datore di lavoro[1]. Nonostante la mezza età, la norma in parola risulta viva e attuale e per nulla in obsolescenza anche in ragione di una continua opera di aggiornamento effettuata dalla giurisprudenza, in particolare da quella costituzionale, nonché dalla dottrina. ...
Errata corrige 08 SET 2022
Articolo pubblicato su la rivista giuridica "Lavoro e Previdenza Oggi".
Tempus non fugit irreparabile. La Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, ha stabilito che, a seguito della legge Fornero, la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre più durante il rapporto di lavoro. Questo il principio di diritto espresso dai giudici di legittimità: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. ...