GRAVE DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE AL DAC (ex CSA): TELECOM ITALIA S.P.A. DEVE RIASSEGNARE LA DIPENDENTE A MANSIONI DI 4° LIVELLO E RISARCIRLA POICHE' ILLEGITTIMAMENTE ADIBITA AD ATTIVITÀ DI BACK OFFICE RICONDUCIBILI AL 2° LIVELLO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 26 marzo 2018, n. 2383, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso promosso da una lavoratrice e, nell’accertare la grave dequalificazione subita da quest’ultima a far data dall’aprile 2012, ha ordinato a Telecom Italia S.p.a. di adibirla alle mansioni del proprio livello di inquadramento, ovvero il 4° livello contrattuale; in ultimo, ha condannato la società resistente a risarcire il danno arrecato alla professionalità della ricorrente a causa del suddetto demansionamento.

Il caso di specie muove dal ricorso promosso da una dipendente di Telecom Italia S.p.a. che, inquadrata nel 4° livello contrattuale, a seguito di una riorganizzazione aziendale, è stata trasferita presso il settore CSA (ora DAC), destinato a supportare il customer care aziendale, e, in quella sede, è stata adibita a svolgere attività di back office, precedentemente affidate a società esterne.

In particolare, sulla base dell’istruttoria testimoniale espletata, il giudice, confrontando le relative declaratorie contrattuali, ha accertato che le nuove mansioni cui è stata adibita la ricorrente (quali, ad esempio, l’espletamento delle verifiche relative alle fatture inesitate o, a far data dal gennaio 2015, lo smistamento dei reclami tramite la piattaforma informatica DMS e CRM), sono nettamente inferiori a quelle riconducibili al 4° livello di appartenenza delle lavoratrice che, in precedenza, aveva svolto attività di segreteria, occupandosi della gestione ordinaria delle presenze e dei rimborsi spese del personale, nonché, dal 2001, delle pratiche di infortunio dei dipendenti presso il Servizio di Prevenzione e Protezione Ambiente.

In particolare, il Tribunale, nell’accertare la dequalificazione subita dalla ricorrente, si è soffermato sulla totale assenza di autonomia operativa connotante lo svolgimento delle nuove mansioni assegnate a quest’ultima che, espletabili attraverso l’utilizzo di procedure e sistemi ad hoc che non necessitano di alcuna valutazione personale, sono riconducibili al 2° livello di inquadramento contrattuale.

Pertanto, il giudice ha riconosciuto una grave violazione dell’art. 2103 c.c., dichiarando illegittimo l’esercizio dello ius variandi da parte di Telecom Italia S.p.a. nei confronti della ricorrente, condannando l’azienda a disporre la riassegnazione della stessa a mansioni di 4° livello.

In ultimo, il Tribunale ha accertato il danno professionale subito dalla dipendente liquidato in misura pari al 25% della retribuzione mensile percepita.

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TELECOM ITALIA S.P.A.: LE MANSIONI DI SITE SPECIALIST SONO DI 2° LIVELLO E IL TRASFERIMENTO È ILLEGITTIMO ANCHE SE DISPOSTO TRA DUE SEDI SITE NEL MEDESIMO COMUNE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Articolo pubblicato su www.csdnroma.it 

Ordinanza pubblicata su www.wikilabour.it   

Con ordinanza del 1° marzo 2018, n. 19551, Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso promosso in via d’urgenza da una lavoratrice e riconosce l’illegittimità del provvedimento di trasferimento presso la sede di Via Macchia Palocco in Roma e della relativa assegnazione alle mansioni di site specialist disposti da Telecom Italia S.p.a.; pertanto, il giudice condanna l’azienda a ritrasferire la dipendente nella sede presso cui la stessa era adibita in precedenza (Via di Val Cannuta in Roma), nonché a reintegrarla nelle mansioni di V° livello precedentemente espletate in tale ultima sede, accertando l’illegittimità della dequalificazione subita dalla lavoratrice per essere stata assegnata alle mansioni di portierato – site specialist dal 1° luglio 2017.

 La pronuncia rappresenta la prima decisione del Tribunale di Roma che, resa in ordine all’operazione di re-internalizzazione delle funzioni di portineria (cd. site specialist) nell’ambito del dipartimento Manteinance & Facilities di Telecom Italia S.p.a., riconosce l’illegittimità di tale trasferimento, poiché disposto dall’azienda in violazione dell’art. 2103 c.c.

In particolare, il Tribunale disattende la tesi sostenuta dall’azienda in ordine all’applicabilità dell’art. 25 CCNL Telecomunicazioni e riconosce espressamente la natura di trasferimento del provvedimento datoriale che, nonostante fosse presso il medesimo comune, ha tuttavia  interessato due diverse unità produttive, anche perché entrambe dotate della necessaria autonomia.

Ciò premesso, il giudice riconosce il demansionamento subito dalla lavoratrice che, inquadrata nel 5° livello contrattuale, a seguito del suddetto trasferimento, è stata invece adibita a svolgere mansioni nettamente inferiori, in quanto riferibili al 2° livello del CCNL di settore; infatti – prosegue il Tribunale – la funzione di portierato (site specialist), al contrario di quanto sostiene Telecom Italia S.p.a., implica lo svolgimento di attività meramente operative, che richiedono conoscenze professionali semplici ed elementari e non prevedono alcun potere decisionale, né l’autonomia propria dei superiori livelli contrattuali (4° e 5° livello CCNL Telecomunicazioni).

Pertanto, il Tribunale, in applicazione del nuovo art. 2103 c.c., dichiara l’illegittimità del provvedimento di assegnazione alle mansioni di site specialist disposto da Telecom Italia S.p.a nei confronti della lavoratrice, in quanto l’azienda, anche nell’astratta ipotesi di un’effettiva modifica degli asseti organizzativi, non avrebbe rispettato la nuova formulazione normativa, che ammette la dequalificazione in via unilaterale per un solo livello inferiore e non per tre, come invece accaduto nella presente vicenda.

Infine, l’ordinanza risulta di rilevante interesse, in quanto riconosce il nesso di causalità tra la patologia ansioso-depressiva della lavoratrice e la condotta di Telecom Italia S,p.a. che non si è limitata a trasferire la dipendente, ma l’ha assegnata a mansioni inferiori.

Con questa pronuncia i giudici del lavoro di Roma, accertando che le mansioni di site specialist sono di 2° livello, sposano integralmente la tesi difensiva avanzata dall’Avv. Salvagni in numerosi ricorsi patrocinati dall’omonimo studio, così aprendo la strada ad altrettante vittorie per i lavoratori.

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VIZIO DI MOTIVAZIONE DEL LICENZIAMENTO: TUTELA DI DIRITTO COMUNE NELLE PICCOLE IMPRESE (PRE JOBS ACT)

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Sentenza pubblicata su Wikilabour

Articolo pubblicato su www.csdnroma.it 

Con sentenza dello 08.02.2018, n. 125, il Tribunale di Latina, in accoglimento del ricorso promosso dal lavoratore, ha escluso la sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto a sostegno del licenziamento intimatogli dalla Equipment & Service S.r.l., ha dichiarato l’inefficacia dello stesso e, conseguentemente, condannato il datore di lavoro a ripristinare il rapporto lavorativo con la ricorrente, nonché al pagamento del risarcimento del danno, liquidato in misura pari alle retribuzioni globali di fatto maturate in circa quattro anni, dalla messa in mora e sino alla sentenza.

 La pronuncia in oggetto si impone all’attenzione sotto un profilo duplice.

In primo luogo, il giudice, nel riconoscere la genericità del richiamo, nella lettera di licenziamento, alla “grave crisi economica” indicata dalla società quale ragione di carattere economico-organizzativo posta a fondamento della soppressione dell’unità lavorativa cui la era addetto il ricorrente, afferma che la società ha del tutto omesso di soddisfare il relativo onere di motivazione specifica nella comunicazione del recesso; infatti, tale onere, in ipotesi di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, grava inequivocabilmente sul datore di lavoro.

Precisa il Tribunale che la motivazione del licenziamento deve essere sufficientemente completa e tale da consentire al lavoratore di approntare una difesa adeguata, dovendosi ritenere, in caso contrario, l’equivalenza tra le due diverse fattispecie rappresentate dalla comunicazione eccessivamente generica e l’assoluto difetto della stessa.

 Secondariamente, il Tribunale di Latina, in ragione della “lampante lacuna assertiva della società”, rileva l’inefficacia del suddetto licenziamento, poiché disposto in violazione dell’art. 2, 2°comma, L. n. 604/1966. In particolare, il giudice, nel ritenere la diretta applicabilità della L. n. 604/1966 in quanto l’azienda convenuta impiega meno di quindici dipendenti alle proprie dipendenze, sposa integralmente la tesi difensiva sostenuta dall’Avv. Salvagni, applicando la c.d. “tutela reale di diritto comune” che, sul versante delle conseguenze scaturenti dall’inefficacia del licenziamento, comporta il ripristino del rapporto lavorativo e il pagamento di tutte le retribuzioni maturate medio tempore, anche a titolo di risarcimento del danno.

Come anticipato, la pronuncia rappresenta un precedente importante poiché, a fronte della progressiva diminuzione subita negli ultimi tempi dalle tutele avverso i licenziamenti illegittimi, si pone in senso diametralmente opposto e, grazie al risultato ottenuto dallo studio legale M. Salvagni, apre uno spiraglio per l’effettività della tutela anche per i lavoratori i cui rapporti non sono assistiti dalle garanzie dell’art. 18 (reintegrazione nel posto d lavoro e risarcimento danni).

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VIZIO DI MOTIVAZIONE DEL LICENZIAMENTO: TUTELA DI DIRITTO COMUNE NELLE PICCOLE IMPRESE (PRE JOBS ACT)

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Sentenza pubblicata su Wikilabour

Articolo pubblicato su www.csdnroma.it 

Con sentenza dello 08.02.2018, n. 125, il Tribunale di Latina, in accoglimento del ricorso promosso dal lavoratore, ha escluso la sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto a sostegno del licenziamento intimatogli dalla Equipment & Service S.r.l., ha dichiarato l’inefficacia dello stesso e, conseguentemente, condannato il datore di lavoro a ripristinare il rapporto lavorativo con la ricorrente, nonché al pagamento del risarcimento del danno, liquidato in misura pari alle retribuzioni globali di fatto maturate in circa quattro anni, dalla messa in mora e sino alla sentenza.

 La pronuncia in oggetto si impone all’attenzione sotto un profilo duplice.

In primo luogo, il giudice, nel riconoscere la genericità del richiamo, nella lettera di licenziamento, alla “grave crisi economica” indicata dalla società quale ragione di carattere economico-organizzativo posta a fondamento della soppressione dell’unità lavorativa cui la era addetto il ricorrente, afferma che la società ha del tutto omesso di soddisfare il relativo onere di motivazione specifica nella comunicazione del recesso; infatti, tale onere, in ipotesi di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, grava inequivocabilmente sul datore di lavoro.

Precisa il Tribunale che la motivazione del licenziamento deve essere sufficientemente completa e tale da consentire al lavoratore di approntare una difesa adeguata, dovendosi ritenere, in caso contrario, l’equivalenza tra le due diverse fattispecie rappresentate dalla comunicazione eccessivamente generica e l’assoluto difetto della stessa.

 Secondariamente, il Tribunale di Latina, in ragione della “lampante lacuna assertiva della società”, rileva l’inefficacia del suddetto licenziamento, poiché disposto in violazione dell’art. 2, 2°comma, L. n. 604/1966. In particolare, il giudice, nel ritenere la diretta applicabilità della L. n. 604/1966 in quanto l’azienda convenuta impiega meno di quindici dipendenti alle proprie dipendenze, sposa integralmente la tesi difensiva sostenuta dall’Avv. Salvagni, applicando la c.d. “tutela reale di diritto comune” che, sul versante delle conseguenze scaturenti dall’inefficacia del licenziamento, comporta il ripristino del rapporto lavorativo e il pagamento di tutte le retribuzioni maturate medio tempore, anche a titolo di risarcimento del danno.

Come anticipato, la pronuncia rappresenta un precedente importante poiché, a fronte della progressiva diminuzione subita negli ultimi tempi dalle tutele avverso i licenziamenti illegittimi, si pone in senso diametralmente opposto e, grazie al risultato ottenuto dallo studio legale M. Salvagni, apre uno spiraglio per l’effettività della tutela anche per i lavoratori i cui rapporti non sono assistiti dalle garanzie dell’art. 18 (reintegrazione nel posto d lavoro e risarcimento danni).

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