CORSO DIRITTO DEL LAVORO: IL LICENZIAMENTO NELLA GIURISPRUDENZA

LE EVOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI SUL TEMA DELLA DIFFERENZA TRA LICENZIAMENTO RITORSORIO E DISCRIMINATIVO.

Intervento dell'avvocato Michelangelo Salvagni.

Continua


ACCERTAMENTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO IRREGOLARE E CONSEGUENTE TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO: IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA EUROSANITÀ S.p.A.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9783 del 29.11.2017, ha condannato la società per azioni Eurosanità alla riammissione in servizio di una lavoratrice per la quale è stata accertata l’irregolarità di una serie di contratti di somministrazione.

Le ragioni poste alla base della pronuncia del Giudice attengono a due diversi profili di illegittimità.

Il primo risiede nel mancato assolvimento dell’onere della prova (che si ricorda essere totalmente a carico del datore di lavoro) relativamente alla produzione del documento di valutazione dei rischi. Infatti, la convenuta si è limitata a produrre in giudizio solo i modelli informativi sui rischi che vengono allegati ai singoli contratti di somministrazione, ossia quelli sottoscritti dal lavoratore direttamente con l’Agenzia del lavoro; tali moduli prestampati, non corrispondendo al documento di valutazione dei rischi non possono integrare la condizione di liceità richiesta dall’art. 20, comma 5, del D. Lgs. 276/2003. ...

Continua


ACCERTAMENTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO IRREGOLARE E CONSEGUENTE TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO: IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA EUROSANITÀ S.p.A.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9783 del 29.11.2017, ha condannato la società per azioni Eurosanità alla riammissione in servizio di una lavoratrice per la quale è stata accertata l’irregolarità di una serie di contratti di somministrazione.

Le ragioni poste alla base della pronuncia del Giudice attengono a due diversi profili di illegittimità.

Il primo risiede nel mancato assolvimento dell’onere della prova (che si ricorda essere totalmente a carico del datore di lavoro) relativamente alla produzione del documento di valutazione dei rischi. Infatti, la convenuta si è limitata a produrre in giudizio solo i modelli informativi sui rischi che vengono allegati ai singoli contratti di somministrazione, ossia quelli sottoscritti dal lavoratore direttamente con l’Agenzia del lavoro; tali moduli prestampati, non corrispondendo al documento di valutazione dei rischi non possono integrare la condizione di liceità richiesta dall’art. 20, comma 5, del D. Lgs. 276/2003. ...

Continua