Il repêchage in mansioni inferiori dopo il Jobs Act: obbligo o facoltà ?

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 4/2017

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CASSAZIONE CIVILE n. 13379, 26 maggio 2017, Sez. lav. – Pres. Di Cerbo – Est. Patti – P.M. Sanlorenzo (accoglimento),  B.M. (avv.ti Lacagnina, Piccinino) c. M.D. S.r.l. (avv.ti, Magrini, Pisa, Cantone).

Diff. Corte di Appello di Venezia del 16 gennaio 2014.

 

Lavoro (Rapporto di) – Licenziamento individuale - Giustificato motivo oggettivo – art. 3, legge 15 luglio 1966, n. 604 – Soppressione posto di lavoro – Obbligo di repêchage – Mansioni inferiori promiscue - Illegittimità del licenziamento.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo di repêchage a carico del datore di lavoro deve estendersi alla verifica della possibilità di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori se il dipendente esercitava, promiscuamente alle mansioni soppresse, anche compiti non riconducibili alla propria qualifica, sebbene in misura minore.

 

Il repêchage in mansioni inferiori dopo il Jobs Act: obbligo o facoltà ?

La modifica della norma sullo ius variandi (articolo 2103 c.c., come novellato dal D.Lgs. n. 81 del 2015) ha inevitabili ricadute anche sull’obbligo di repêchage che, proprio in virtù delle nuove disposizioni, risulta sicuramente dilatato sia in senso orizzontale che verticale, dovendo tale obbligo avere, come parametro di riferimento, non solo tutte le mansioni riferibili al livello di inquadramento del dipendente ma anche quelle di livello inferiore.

Sino all’entrata in vigore del citato decreto, l’orientamento giurisprudenziale in tema di repêchage in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è stato condizionato dal principio dell’equivalenza ex art. 2103 c.c. e, in un certo senso, “imbrigliato” dall’inderogabilità delle disposizioni ivi contenute (la nullità dei patti contrari) e, quindi, dal limite legale posto dal rispetto del bagaglio professionale del prestatore. Su tale limite, ritenuto invalicabile, si era quindi fondato il prevalente indirizzo giurisprudenziale che riteneva ammissibile l’obbligo di ricollocamento del lavoratore solo con riferimento in posizioni di lavoro equivalenti (in tal senso, ex multis: Cass. 12.2.2014, n. 3224, in NGL, 2014, 522; Cass. 8.11.2013 n. 25197, in LG, 2014, 181; Cass., 1.8.2013, n. 18416, in Mass. giur. lav., 2014, 1/2, 35. Cass., 23.6.2005, n. 13468, in Orient. giur. lav., 2005, 647).

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Continua


GRAVE DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE AL DAC (ex CSA) ANCHE ALLA LUCE DEL NUOVO ART. 2103 C.C.: TELECOM ITALIA S.P.A. RISARCIRÀ LA LAVORATRICE INQUADRATA NEL 7° LIVELLO E ILLEGITTIMAMENTE ADIBITA AD ATTIVITÀ DI DATA ENTRY (2° LIVELLO)

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 28 febbraio 2018, n. 1531, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso promosso da una lavoratrice e, nell’accertare il grave demansionamento subito da quest’ultima a far data dall’agosto 2012, ha ordinato a Telecom Italia S.p.a. di adibirla alle mansioni del proprio livello di inquadramento, ovvero il 7° livello contrattuale; in ultimo, ha condannato la società resistente a risarcire il danno arrecato alla professionalità della ricorrente a causa del suddetto demansionamento.

Il caso di specie muove dal ricorso promosso da una dipendente di Telecom Italia S.p.a. che, a seguito di un precedente giudizio in cui era stata accertata la dequalificazione professionale, ha continuato ad essere adibita a mansioni inferiori, nonostante il Tribunale di Roma, con la precedente decisione, avesse ordinato a Telecom Italia S.p.a. di riassegnarla a mansioni confacenti al proprio bagaglio professionale, comunque riconducibili al 7° livello contrattuale.

Al contrario, la lavoratrice, a seguito della vittoria conseguita nel precedente giudizio, è stata trasferita presso il settore CSA (ora DAC), destinato a supportare il customer care aziendale, e, in quella sede, è stata adibita a svolgere semplici compiti d’ufficio e data entry.

In particolare, sulla base dell’istruttoria testimoniale espletata, il giudice, confrontando le relative declaratorie contrattuali, ha accertato che le mansioni di inserimento dati per la pubblicazione di film (come, ad esempio, il titolo, i registi e gli attori dei film) in apposite maschere del programma, sono riferibili al 2° livello e, in quanto tali, risultano nettamente inferiori a quelle riconducibili al 7° livello di appartenenza delle lavoratrice che, in precedenza, svolgeva la funzione di Responsabile Commerciale (successivamente denominata KAM-Key Account Manager) e gestiva, autonomamente e in tutte le fasi del ciclo di vendita, un portafoglio clienti di rilevante importanza, interfacciandosi direttamente con la clientela e curando personalmente le trattative.

Pertanto, il giudice, anche in ragione dell’eccessivo divario tra le mansioni di appartenenza della ricorrente (7° livello) e quelle a cui la stessa è stata assegnata (2° livello) – inferiori di ben cinque livelli contrattuali rispetto alle prime – ha ritenuto gravemente illegittima la condotta datoriale che, in quanto tale, integra una violazione del disposto dell’art. 2103 c.c., nella formulazione ante e post riforma; infatti, il testo novellato in vigore dal 25 giugno 2015 prevede la possibilità di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori solo in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali e, comunque, con il limite di un solo livello inferiore a quello contrattualmente posseduto.

Il Tribunale ha riconosciuto la natura elementare e ripetitiva delle attività di inserimento dati svolta dalla ricorrente, confermata dall’utilizzo di procedure e metodologie standardizzate del tutto incompatibili con i requisiti di autonomia e discrezionalità tipici delle attività di cui alla declaratoria di 7° livello contrattuale posseduto dalla lavoratrice; pertanto, ha disposto la riassegnazione della stessa a mansioni riconducibili al proprio livello contrattuale di appartenenza.

In ultimo, il giudice ha accertato il danno professionale subito dalla dipendente e, nel liquidare l’importo complessivo del risarcimento, ha considerato non soltanto la durata del demansionamento e il tipo di professionalità colpita (particolarmente elevata nel caso di specie), ma soprattutto l’inadempimento di Telecom Italia S.p.a. alla precedente sentenza resa a favore della lavoratrice.

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CORSO DIRITTO DEL LAVORO: IL LICENZIAMENTO NELLA GIURISPRUDENZA

LE EVOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI SUL TEMA DELLA DIFFERENZA TRA LICENZIAMENTO RITORSORIO E DISCRIMINATIVO.

Intervento dell'avvocato Michelangelo Salvagni.

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