LA CORTE D'APPELLO DI ROMA CONFERMA LA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE SUBITA DA UNA DIPENDENTE TELECOM adibita alle "condizioni agevolate" presso il DAC (oggi CDA ex CSA)

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4102/2017 del 09.10.2017, ha confermato quanto già accertato da Tribunale di Roma in merito ad un periodo di demansionamento professionale subito da una lavoratrice dipendente di Telecom Italia S.p.A.

In questa fattispecie la lavoratrice, in possesso del VI livello CCNL Telecomunicazioni, è stata adibita per sei mesi a mansioni che i Giudici della Corte d’Appello hanno accertato essere riconducibili ad almeno tre livelli inferiori. Ed infatti, il Collegio ha accertato che le attività a cui è stata adibita la lavoratrice, ossia le cosiddette “condizioni agevolate”, in realtà consistevano nel mero inserimento di dati su maschere predefinite per abilitare alcuni clienti ad avere sconti sul canone telefonico. In concreto, tali compiti si sostanziavano in un controllo visivo al computer di documenti già scansionati al fine di verificare i requisiti del soggetto richiedente per ottenere l’agevolazione (età, reddito, invalidità, ecc.), dati, questi, tutti contenuti nella schermata informatica.

La sentenza evidenzia che, ai fini della verifica del legittimo esercizio datoriale di adibizione delle mansioni, occorre effettuare un confronto tra le mansioni svolte e la qualifica posseduta, perché è proprio con riferimento alla declaratoria di livello contrattuale che può verificarsi se ci sia stato demansionamento professionale o no.

Infatti, l’inadempimento contrattuale da parte di Telecom Italia si evince già dalla comparazione tra attività espletata e descrizione del VI livello del CCNL, senza, quindi, che nasca neppure la necessità, evidentemente successiva, di effettuare il confronto tra mansioni pregresse e successive.

Ancora, i Giudici precisano che “il lavoratore ha diritto a svolgere le mansioni conformi al proprio inquadramento, ossia alla qualifica di assunzione o successivamente acquisita, e tale diritto non viene meno nel caso che, in ipotesi, abbia espletato per un certo periodo compiti ad essa non corrispondenti”.

In riferimento al danno è stato riconosciuto la condotta della società come lesiva della dignità professionale della dipendente, per la violazione del fondamentale diritto al lavoro inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità e come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo.

Pertanto, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza, la Corte, oltre a confermare l’accertamento del demansionamento, ha confermato anche il danno morale liquidato in via equitativa dal giudice di prime cure.

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LICENZIAMENTI DISCIPLINARI NEL PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO: IL TRIBUNALE DI ROMA REINTEGRA LA DIPENDENTE DELL’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con ordinanza del 20.07.2017, n. 75581, il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso presentato ex art. 1, comma 48, L. 92/2012 da una lavoratrice dipendente di un ente pubblico condannando parte datoriale a reintegrarla nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempo maturate, dalla data dell’illegittimo licenziamento sino a quella dell’effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

La vicenda giudiziaria riguardava un licenziamento disciplinare irrogato ad una lavoratrice, alla quale veniva contestata la veridicità dei numerosi certificati medici, giustificativi delle assenze dal servizio. Con il ricorso presentato alla sezione lavoro del Tribunale di Roma la ricorrente, assistita da questo Studio Legale, contestava e impugnava il licenziamento, poiché illegittimo, in quanto la certificazione medica era veritiera e la stessa aveva sempre seguito, nelle ore di assenza dal posto di lavoro, tutti gli adempimenti medici di cui necessitava e per cui tale certificazione medica era stata redatta. Il Tribunale di Roma, alla luce della prova testimoniale svolta, nonché alla luce dei certificati prodotti in giudizio da parte ricorrente, riteneva provati gli interventi medici subiti dalla lavoratrice e tutte le terapie fisioterapiche alla medesima prescritte nel corso del tempo.

Quindi, conseguentemente alle evidenze provenienti dalla escussione dei testimoni e dalla documentazione prodotta, non emergevano in corso di causa elementi volti a provare, in alcun modo, la falsità dei certificati medici della ricorrente. Pertanto, essendo privo di riscontri il fondamento del provvedimento disciplinare irrogato alla lavoratrice, il Giudice accoglieva totalmente la domanda e ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato, condannando l'ENEA al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate, dalla data del recesso sino a quella della effettiva reintegrazione.

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IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA TELECOM PER LA VICENDA DEL REPARTO GHETTO: I DIPENDENTI TRASFERITI AL DAC (Già C.S.A.) VITTIME DI DISCRIMINAZIONE E DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Causa patrocinata dallo Studio Salvagni

Il caso è stato commentato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.1/2015 Pdf

Il Tribunale di Roma ha emesso una importante ed emblematica sentenza in materia di discriminazione di lavoratori – nel caso di specie dipendenti Telecom – in ragione del fatto di essere titolari dei benefici di cui alla L. 104/92. Infatti, con la sentenza n. 10918/2014, il Tribunale di Roma, da una parte, ha accertato l’illegittimità sia dei trasferimenti dei lavoratori adibiti al DAC sia del demansionamento professionale subito dai medesimi;dall’altra,ha rilevato l’esistenzadi una gravissima discriminazione operata da Telecom nei confronti di tali lavoratori. Alla luce di tale accertamento, il Tribunale di Roma ha ordinato alla società il ripristino della situazione antecedente alla accertata condotta illegittima (e quindi la riassegnazione alla precedente sede di lavoro), condannandola a risarcire i ricorrenti per i danni patiti a seguito delle condotte lesive poste in essere dal datore di lavoro. ...

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IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA TELECOM PER LA VICENDA DEL REPARTO GHETTO: I DIPENDENTI TRASFERITI AL DAC (Già C.S.A.) VITTIME DI DISCRIMINAZIONE E DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

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Il caso è stato commentato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.1/2015 Pdf

Il Tribunale di Roma ha emesso una importante ed emblematica sentenza in materia di discriminazione di lavoratori – nel caso di specie dipendenti Telecom – in ragione del fatto di essere titolari dei benefici di cui alla L. 104/92. Infatti, con la sentenza n. 10918/2014, il Tribunale di Roma, da una parte, ha accertato l’illegittimità sia dei trasferimenti dei lavoratori adibiti al DAC sia del demansionamento professionale subito dai medesimi;dall’altra,ha rilevato l’esistenzadi una gravissima discriminazione operata da Telecom nei confronti di tali lavoratori. Alla luce di tale accertamento, il Tribunale di Roma ha ordinato alla società il ripristino della situazione antecedente alla accertata condotta illegittima (e quindi la riassegnazione alla precedente sede di lavoro), condannandola a risarcire i ricorrenti per i danni patiti a seguito delle condotte lesive poste in essere dal datore di lavoro. ...

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