LE MANSIONI DI SALES REPRESENTATIVE E TPC SONO DI 4° LIVELLO: TELECOM ITALIA CONDANNATA A RISARCIRE DUE DIPENDENTI PER 40.000,00 € CA. IN RAGIONE DEL DEMANSIONAMENTO PROFESSIONALE SUBITO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con due pronunce del 21 febbraio 2019, nn. 1758 e 1760, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha accolto i ricorsi promossi da due lavoratori nei confronti di Telecom Italia S.p.a. e, nell’accertare il grave demansionamento subito dagli stessi, ha ordinato a Telecom Italia S.p.a. di adibirli a mansioni riconducibili ai rispettivi livelli di inquadramento; in ultimo, ha condannato la società resistente a risarcire il danno arrecato alla professionalità dei ricorrenti a causa del suddetto demansionamento.

Il caso di specie muove da due ricorsi promossi da altrettanti dipendenti di Telecom Italia S.p.a. che, inquadrati rispettivamente nel 5° e nel 6° livello contrattuale, sono stati adibiti, dapprima a mansioni di Sales representative e, successivamente, allo svolgimento di una nuova attività, denominata TPC, consistente in mera attività promozionale e di vendita diretta al pubblico di alcuni prodotti e servizi TIM all’interno dei punti vendita aziendali.

Sul punto, il Tribunale, nell’effettuare un confronto tra le relative declaratorie contrattuali, ha accertato che le nuove mansioni cui i ricorrenti sono stati adibiti, rispettivamente a far data dal 2010 e dal 2013, non sono in alcun modo riconducibili ai livelli di inquadramento contrattuale posseduti dagli stessi (ovvero il 5° e il 6°), giacché prive della necessaria autonomia operativa e della specialità tecnica connotanti queste ultime e, in ultimo, poiché esercitate in assenza del coordinamento e del controllo di risorse precipuamente assegnate.

Tanto premesso, il giudice ha riconosciuto una grave violazione dell’art. 2103 c.c., vuoi nel testo anteriore alla novella operata con D.Lgs. n. 81/2015, vuoi nel testo successivo a quest’ultima; e infatti, il Tribunale ha rilevato che la società resistente nulla avesse dedotto sul punto in ordine alla sussistenza dei nuovi presupposti richiesti dalla norma e legittimanti eventuale adibizione a mansioni inferiori, tra cui figura una modifica degli assetti organizzativi aziendali incidenti sulla posizione del lavoratore.

Pertanto, il giudice del lavoro ha dichiarato illegittimo l’esercizio dello ius variandi da parte di Telecom Italia S.p.a. nei confronti di entrambi i ricorrenti, condannando l’azienda a disporre la riassegnazione degli stessi alle mansioni di appartenenza (rispettivamente 5° e 6° livello).

In ultimo, il Tribunale ha accertato il danno professionale subito dai lavoratori, condannando Telecom Italia S.p.a. a risarcire i ricorrenti per una somma complessiva liquidata in € 40,000 ca.

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AGI - Scuola Alta Formazione. Lezione in videoconferenza "I rapporti di lavoro non-standard". Avv.ti Michelangelo Salvagni e Roberto Alberto

 Lunedì 27 maggio 2019, per il BIENNIO VIII - 2019/2020 della Scuola di alta formazione in diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale "Luca Boneschi" dell'AGI, avrà luogo la lezione in videoconferenza degli Avv.ti Michelangelo Salvagni e Roberto Alberto.

Modulo 4
Costituzione e tipologie dei rapporti di lavoro nel settore privato

14,30 – 16,30 - I rapporti di lavoro non-standard: contratto a termine e somministrazione

Il corso si terrà dal 13 maggio 2019 al 3 giugno 2019.

Vi invitiamo a prendere visone dell'intero programma di corso sul sito ufficiale AGI, Alta Formazione.

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Convegno AGI - Lavoratori Digitali: nuovi lavori e nuove tutele

L'avvocato Michelangelo Salvagni parteciperà al convegno nazionale dell'AGI che si terrà a Bologna dal 25 al 27 Ottobre intervenendo nella giornata di venerdi 26 sui temi che riguardano il lavoro digitalizzato e le nuove sfide normative che in questo contesto si propongono. 

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Per ulteriori informazioni:

AGI - Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani: www.giuslavoristi.it  

Sito ufficiale del Convegno Annuale AGI 2018: www.convegnoagi2018.it

PROGRAMMA E PARTECIPANTI CONVEGNO AGI

25 ottobre pomeriggio

Ore 16:30

Saluti di apertura:

Avv. Aldo Bottini

Presidente Agi

Prof. Avv. Salvatore Sica

Vice-Presidente Scuola Superiore dell’avvocatura

Avv. Andrea Del Re

Componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura e Responsabile Corsi Diritto del Lavoro

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CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA TRA IL MESSAGGERO S.P.A. E STAMPA ROMA 2015 S.R.L.: ILLEGITTIMI IL TRASFERIMENTO E IL DEMANSIONAMENTO DEL LAVORATORE. OTTENUTI IL REINTEGRO E IL RISARCIMENTO DEL LAVORATORE PER DANNI MORALI E PROFESSIONALI.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 23 gennaio 2019, n. 639, Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Stampa Roma 2015 S.r.l. e ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento di trasferimento unilateralmente disposto nei confronti del ricorrente e della relativa assegnazione a mansioni inferiori; pertanto, il giudice ha condannato l’azienda a ricollocare il dipendente nella sede presso cui lo stessa era adibito in precedenza, nonché a reintegrarlo nelle mansioni di 8° livello precedentemente espletate, accertando l’illegittimità della dequalificazione subita dal lavoratore per essere stato adibito a mansioni di addetto alle spedizioni dal febbraio 2016, con condanna al risarcimento del danno professionale e morale.

Il giudice, preliminarmente, ha affrontato la questione relativa alla legittimazione passiva della società resistente, subentrata in qualità di azienda cessionaria al Messaggero S.p.a. a seguito della cessione di ramo d’azienda a norma dell’art. 2112 c.c. ...

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