LICENZIAMENTI DISCIPLINARI NEL PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO: IL TRIBUNALE DI ROMA REINTEGRA LA DIPENDENTE DELL’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con ordinanza del 20.07.2017, n. 75581, il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso presentato ex art. 1, comma 48, L. 92/2012 da una lavoratrice dipendente di un ente pubblico condannando parte datoriale a reintegrarla nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempo maturate, dalla data dell’illegittimo licenziamento sino a quella dell’effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

La vicenda giudiziaria riguardava un licenziamento disciplinare irrogato ad una lavoratrice, alla quale veniva contestata la veridicità dei numerosi certificati medici, giustificativi delle assenze dal servizio. Con il ricorso presentato alla sezione lavoro del Tribunale di Roma la ricorrente, assistita da questo Studio Legale, contestava e impugnava il licenziamento, poiché illegittimo, in quanto la certificazione medica era veritiera e la stessa aveva sempre seguito, nelle ore di assenza dal posto di lavoro, tutti gli adempimenti medici di cui necessitava e per cui tale certificazione medica era stata redatta. Il Tribunale di Roma, alla luce della prova testimoniale svolta, nonché alla luce dei certificati prodotti in giudizio da parte ricorrente, riteneva provati gli interventi medici subiti dalla lavoratrice e tutte le terapie fisioterapiche alla medesima prescritte nel corso del tempo.

Quindi, conseguentemente alle evidenze provenienti dalla escussione dei testimoni e dalla documentazione prodotta, non emergevano in corso di causa elementi volti a provare, in alcun modo, la falsità dei certificati medici della ricorrente. Pertanto, essendo privo di riscontri il fondamento del provvedimento disciplinare irrogato alla lavoratrice, il Giudice accoglieva totalmente la domanda e ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato, condannando l'ENEA al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate, dalla data del recesso sino a quella della effettiva reintegrazione.

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IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA TELECOM PER LA VICENDA DEL REPARTO GHETTO: I DIPENDENTI TRASFERITI AL DAC (Già C.S.A.) VITTIME DI DISCRIMINAZIONE E DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Causa patrocinata dallo Studio Salvagni

Il caso è stato commentato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.1/2015 Pdf

Il Tribunale di Roma ha emesso una importante ed emblematica sentenza in materia di discriminazione di lavoratori – nel caso di specie dipendenti Telecom – in ragione del fatto di essere titolari dei benefici di cui alla L. 104/92. Infatti, con la sentenza n. 10918/2014, il Tribunale di Roma, da una parte, ha accertato l’illegittimità sia dei trasferimenti dei lavoratori adibiti al DAC sia del demansionamento professionale subito dai medesimi;dall’altra,ha rilevato l’esistenzadi una gravissima discriminazione operata da Telecom nei confronti di tali lavoratori. Alla luce di tale accertamento, il Tribunale di Roma ha ordinato alla società il ripristino della situazione antecedente alla accertata condotta illegittima (e quindi la riassegnazione alla precedente sede di lavoro), condannandola a risarcire i ricorrenti per i danni patiti a seguito delle condotte lesive poste in essere dal datore di lavoro. ...

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IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA TELECOM PER LA VICENDA DEL REPARTO GHETTO: I DIPENDENTI TRASFERITI AL DAC (Già C.S.A.) VITTIME DI DISCRIMINAZIONE E DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Causa patrocinata dallo Studio Salvagni

Il caso è stato commentato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.1/2015 Pdf

Il Tribunale di Roma ha emesso una importante ed emblematica sentenza in materia di discriminazione di lavoratori – nel caso di specie dipendenti Telecom – in ragione del fatto di essere titolari dei benefici di cui alla L. 104/92. Infatti, con la sentenza n. 10918/2014, il Tribunale di Roma, da una parte, ha accertato l’illegittimità sia dei trasferimenti dei lavoratori adibiti al DAC sia del demansionamento professionale subito dai medesimi;dall’altra,ha rilevato l’esistenzadi una gravissima discriminazione operata da Telecom nei confronti di tali lavoratori. Alla luce di tale accertamento, il Tribunale di Roma ha ordinato alla società il ripristino della situazione antecedente alla accertata condotta illegittima (e quindi la riassegnazione alla precedente sede di lavoro), condannandola a risarcire i ricorrenti per i danni patiti a seguito delle condotte lesive poste in essere dal datore di lavoro. ...

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LA CORTE D'APPELLO CONDANNA TELECOM: accertamento di mansioni superiori, illegittimità del trasferimento e dequalificazione

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 5390/2016, pubblicata il 16.12.2016, ha accertato che un dipendente Telecom, inquadrato formalmente nel livello IV del CCNL, durante il rapporto di lavoro aveva invece svolto mansioni superiori riferibili al V livello, condannando così la società al pagamento di tutte le differenze retributive per il passato e riconoscendo, peraltro, il diritto all’inquadramento nel V livello. La Corte d’Appello di Roma ha inoltre accertato che il lavoratore, successivamente al periodo in cui aveva svolto mansioni superiori, era stato illegittimamente trasferito ad altra sede di lavoro e, poi, adibito a mansioni inferiori non riferibili al livello di inquadramento né alla pregressa attività lavorativa. I giudici hanno quantificato il danno alla professionalità liquidandolo in misura pari al 60% della retribuzione mensile per tutto il periodo di dequalificazione, ossia 6 anni. ...

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