SAN CAMILLO FORLANINI. MEDICO CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONI PROFESSIONALI FITTIZIE: RICONOSCIMENTO DELLA SUBORDINAZIONE IN QUALITÀ DI DIRIGENTE MEDICO STRUTTURATO E CONDANNA OSPEDALE ALLA CORRESPONSIONE DI 130.000,00 €

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 16 ottobre 2018, il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto nei confronti dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini da un medico assistito dallo Studio legale Michelangelo Salvagni, ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto di formale collaborazione professionale intercorso tra le parti e, pertanto, ha condannato l’ospedale al versamento in favore della ricorrente dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché a corrisponderle la somma complessiva di € 130.000,00 a titolo di differenze retributive. ...

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SAN CAMILLO FORLANINI. MEDICO CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONI PROFESSIONALI FITTIZIE: RICONOSCIMENTO DELLA SUBORDINAZIONE IN QUALITÀ DI DIRIGENTE MEDICO STRUTTURATO E CONDANNA OSPEDALE ALLA CORRESPONSIONE DI 130.000,00 €

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 16 ottobre 2018, il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto nei confronti dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini da un medico assistito dallo Studio legale Michelangelo Salvagni, ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto di formale collaborazione professionale intercorso tra le parti e, pertanto, ha condannato l’ospedale al versamento in favore della ricorrente dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché a corrisponderle la somma complessiva di € 130.000,00 a titolo di differenze retributive. ...

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Dignità e tutele per i lavoratori della Gig Economy. L'abstract riassuntivo dell'intervento dell'Avv. Salvagni al prossimo convegno Agi

Pdf intervento Avv. Salvagni

Slides intervento Avv. Salvagni

Nell’ambito del workshop “Rivoluzione digitale e occupazione: politiche attive e passive” (Convegno Agi Bologna 25-27 ottobre),  il mio intervento tratterà la problematica della qualificazione delle forme di lavoro digitalizzato, come ad es. i riders di Foodora, visto che le effettive tutele di protezione sociale e del lavoro sono ancorate indissolubilmente all’area del lavoro subordinato.

Il tema di indagine è quello di comprendere se, indipendentemente dalla riconduzione di queste forme di lavoro atipiche all’area della subordinazione, si possano garantire ai lavoratori digitali alcune tutele del lavoro subordinato tra le quali ritengo debbano rientrare quelle previste dalle  politiche attive e passive (si pensi ad es. alla Naspi e all’assegno di ricollocazione, ecc.).

Lo sforzo ermeneutico che lo sviluppo della gig economy impone ai giuristi del lavoro è quello di avere un approccio interpretativo di tipo estensivo con riferimento alle tutele da riconoscere a queste nuove forme di lavoro atipico. Ciò al fine di trovare soluzioni normative adeguate per consentire, ai cosiddetti gig workers, l’accesso agli strumenti di politica attiva e passiva pur non avendone questi ultimi alcun diritto, in quanto prestatori non subordinati.

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DIPENDENTE AMA S.P.A. RISARCITO PER OLTRE €. 500.000,00 PER L’ACCERTAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI E DI UN SUCCESSIVO DEMANSIONAMENTO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 12 luglio 2018, n. 1585, il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Ama S.p.A., ha riconosciuto il diritto di quest’ultimo ad essere inquadrato nel 7° livello del CCNL di settore in ragione delle mansioni superiori svolte dallo stesso dal luglio 2003, condannando l’azienda datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate medio tempore per un valore di oltre € 50.000,00.

 Inoltre, il giudice del Lavoro ha riconosciuto l’illegittimità del demansionamento subito dal dipendente a far data dal 2006 e, pertanto, ha condannato Ama S.p.A. a risarcire il danno arrecatogli, liquidandolo, per quanto attiene al danno professionale, nella misura pari ad € 450.000,00 e, per quanto concerne il danno morale, nella misura di € 25.000,00. ...

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