Decreto Dignità e Precariato. L' Avv. Michelangelo Salvagni intervistato da La Repubblica

Testo integrale intervista rilasciata dall'Avvocato Giuslavorista Michelangelo Salvagni a La Repubblica in data 19 Luglio 2018

Articolo intervista in formato pdf

Negli ultimi sei anni dalla legge Fornero in poi e fino al Jobs Act, il legislatore si è preoccupato di tutelare Il mercato del lavoro e la flessibilità in entrata e in uscita dei lavoratori, più che la stabilità dei rapporti di lavoro e la stessa dignità dei prestatori che, infatti, da più di un decennio, viaggiano dentro il tunnel del precariato! Ciò dipende, in particolar modo, dalla liberalizzazione sia dei contratti a termine, che non necessitano più di causali che li giustifichino e possono addirittura essere reiterati per ben 36 mesi, sia dei contratti di somministrazione, che neanche hanno il limite dei 36 mesi e non necessitano più anch’essi di una giustificazione per essere stipulati ne’ di una ragione temporanea. Il decreto dignità determina, quantomeno, un primo argine al fenomeno del precariato, riducendo infatti il limite massimo dei contratti a 24 mesi e prevedendo una causale giustificativa dopo i primi 12 mesi sia per i contratti a tempo determinato sia per i contratti somministrazione. Non si comprende per quale motivo delle regole più stringenti in materia di precariato dovrebbero far perdere il posto di lavoro a qualcuno?  Pare che il problema attuale sia l’aumento del contenzioso più che quello della salvaguardia dei diritti! La verità è che il contenzioso era diminuito perché non c’erano più norme a tutela dei diritti del lavoratore nelle fattispecie dei contratti a termine e di somministrazione, in quanti non erano più previste sanzioni in caso di abuso di tali contratti. Abuso, questo, che spesso si rinveniva nella mancanza di effettività della causale e /o di una ragione temporanea che giustificasse il rapporto a termine o del superamento di un limite massimo previsto dalla legge. Se il datore di lavoro assumesse rispettando le regole, perché dovrebbe aumentare il contenzioso? In passato c’è stato un notevole abuso di queste forme di contratti a termine da parte di grandissime aziende e ciò ha portato il legislatore a cancellare alcune delle violazioni che comportavano la conversione di contratti a termine e di somministrazione in contratti a tempo indeterminato. La verità è che si è voluto dare, per tutelare il mercato, la possibilità alle aziende di assumere più liberamente e, per questo, è diminuito il contenzioso: in realtà, il motivo di tale diminuzione, è perché sono diminuiti i diritti dei lavoratori impedendo a questi ultimi la possibilità di agire giudizialmente. Ma la vera domanda è: ma quando tornerà al centro dell’interesse del legislatore la tutela del lavoratore e dei suoi diritti? Il Jobs Act, che doveva garantire più posti a tempo indeterminato, dalle statistiche pare abbia creato soprattutto posti lavoro precari e a termine. Le aziende preferiscono assumere a tempo determinato e con contratti di lavoro somministrato. Pertanto, il decreto dignità, che sicuramente è migliorabile sotto molti aspetti, rappresenta quantomeno un primo passo per ridare dignità e fiducia al lavoratore verso la stabilizzazione del rapporto di lavoro e farlo uscire, finalmente, dal tunnel della precarietà. Un rimedio, ad esempio, potrebbe essere la reintroduzione delle causali sin dal primo contratto a termine o di somministrazione per limitare il rischio di sostituire il lavoratore alla scadenza dei 12 mesi e rendere così più trasparente l’utilizzo dello stesso in base ad una reale ed effettiva esigenza temporanea che giustifichi il contratto di lavoro.

 

Continua


La Cassazione in funzione nomofilattica: l’obbligo di repêchage fa parte del fatto e la sua violazione può comportare l’applicazione della tutela reale

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Lavoro e Previdenza Oggi, n. 7/8 2018

Pdf pubblicazione

Nota a Corte di Cassazione, sentenza 2 maggio 2018, n. 10435 – Pres. Di Cerbo – Est. Boghetich

Lavoro (Rapporto di) – Licenziamento individuale - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Soppressione del posto di lavoro - Manifesta insussistenza del fatto – Obbligo di repêchage integrato nella fattispecie del g.m.o. – Violazione – Tutela indennitaria - Tutela reale

 Poiché nella nozione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo rientra sia l’esigenza della soppressione del posto di lavoro sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore, il riferimento legislativo alla “manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento” va inteso con riferimento a tutti e due i presupposti di legittimità della fattispecie”, cosicché il giudice di merito, una volta che sia evidente la violazione anche di uno solo degli elementi costitutivi del recesso, tra cui rientra anche l’obbligo di repêchage, può ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro ove tale regime sanzionatorio non sia eccessivamente oneroso per il datore di lavoro.

...

Continua


Licenziamenti discriminatori e ritorsivi: evoluzione della giurisprudenza e ripartizione dell’onere della prova

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato su Lavoro e Previdenza Oggi, n. 5/6 2018

Pdf pubblicazione

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari – 2. Questioni interpretative sui licenziamenti disciplinari e per giustificato motivo oggettivo dopo la Legge Fornero: l’insussistenza del fatto, la rilevanza giuridica e la manifesta insussistenza - 3. La tutela reintegratoria quale fattispecie residuale: la fuga in avanti delle domande giudiziali di accertamento di licenziamenti discriminatori e ritorsivi - 4. La fattispecie discriminatoria, riferimenti normativi e tutele sanzionatorie in caso di licenziamento - 5. Norme di riferimento sul licenziamento ritorsivo. Cenni – 5.1. Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 23/2015 in tema di licenziamento nullo ai fini della reintegrazione. Cosa si intende per «altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge» - 6. Orientamenti giurisprudenziali in tema di licenziamento discriminatorio e ritorsivo: l’interpretazione estensiva e la sovrapposizione delle due fattispecie 6.1. Casi concreti esaminati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità  - 7. Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione che differenzia le due diverse ipotesi di licenziamento discriminatorio e ritorsivo: le sentenze n. 6575 del 5 aprile 2016 e n. 14456 del 9 giugno 2017 - 8. La ripartizione dell’onere della prova tra discriminazione e ritorsività nell’interpretazione della Cassazione - 9. La giurisprudenza di merito dopo il Jobs Act: la distinzione tra licenziamenti discriminatori e ritorsivi – 10. Conclusioni.

  ...

Continua


Trasferimento d'azienda, garanzie ex art. 2112 C.C. e nullità del licenziamento per motivo illecito determinante

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in CSDN Roma

Trib. Latina, 8° giugno 2018 – est. dott.ssa Marotta – M.O. (Avv. Alessandra Marconi) c. S. S.r.l. (Massimo D’Ambrosio).

Il divieto di cui all’art 54, D. Lgs. n. 151/2012 subisce una deroga esclusivamente in ipotesi di cessazione dell’attività d’impresa, sicché, in ipotesi di trasferimento d’azienda, il licenziamento intimato dalla società cedente in violazione della disciplina a tutela della maternità, nonché delle garanzie previste dall’art. 2112 è nullo in quanto contrario a norma imperativa e sorretto da motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 c.c.

Lavoro (rapporto) – Tutela della lavoratrice in maternità – divieto di licenziamento - Cessazione dell’attività d’impresa – Trasferimento d’azienda – Inapplicabilità – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Discriminazione – Nullità – Motivo illecito determinante – Tutela reale – Applicabilità.

Artt. 1345, 2112, c.c.; Art. 54, D.Lgs. n. 151/2001; Art. 18, comma 1°, L. n. 300/1970.

Con ricorso ex art. 1, co. 47 ss., L. n. 92/2012, una lavoratrice impugnava il licenziamento formalmente comminatole per giustificato motivo oggettivo rappresentato dalla cessazione dell’attività di impresa, deducendo la nullità dello stesso giacché discriminatorio, con conseguente reintegrazione nel proprio posto di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 1°, St. Lav.

A sostegno delle proprie domande, la ricorrente, dopo aver allegato l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del recesso datoriale, deduceva altresì la violazione della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 151/2001, il quale, all’art. 54, 3° comma, dispone il divieto di licenziamento della madre lavoratrice durante il periodo che va dalla gravidanza al compimento di un anno di età del bambino, con conseguente nullità dello stesso. Inoltre, la ricorrente deduceva che il licenziamento fosse stato intimato dall’azienda resistente in violazione delle garanzie previste dall’art. 2112 c.c. in ipotesi di trasferimento d’azienda; infatti, sul punto, sosteneva la mancata cessazione dell’attività commerciale espletata dalla società presso cui era impiegata, la quale era proseguita, senza soluzione di continuità, a seguito del subentro di una diversa società in qualità di impresa cessionaria negli stessi locali e con la medesima clientela.

Con ordinanza dell’8 giugno 2018, il Tribunale di Latina, nel premettere che il divieto disposto dal D.Lgs. n. 151/2001 a tutela della maternità subisce una deroga esclusivamente in ipotesi di effettiva cessazione dell’attività di impresa, ritiene che il caso di specie, lungi dall’integrare tale ipotesi, configura un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.

Su tale presupposto, dopo aver ripercorso l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di trasferimento d’azienda, il giudice del lavoro accerta che l’intervenuto mutamento nella titolarità aziendale è inidoneo a fondare, per ciò solo, autonomo e legittimo motivo di licenziamento e comporta, al contrario, l’automatica prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’azienda cessionaria in applicazione delle garanzie ex art. 2112 c.c.

Tanto premesso, il Tribunale di Latina ritiene che il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’azienda cedente sia affetto da nullità insanabile di cui all’art. 18, 1° comma, St. Lav.; in particolare il giudice pontino afferma che il recesso de quo integri l’ipotesi di “altri casi di nullità previsti dalla legge” ivi contemplata in via residuale, giacché disposto in violazione dell’art. 2112 c.c. che ha natura imperativa, ritenendo che il tale licenziamento sia riconducibile a motivo illecito determinante di cui all’art. 1345 c.c.

Pertanto, il Tribunale condanna la società cessionaria a riammettere in servizio la lavoratrice con efficacia ex tunc, con conseguente condanna delle due società, in solido, al pagamento di tutte le retribuzioni e i contributi previdenziali maturati medio tempore dalla lavoratrice.

La pronuncia si impone all’attenzione degli interpreti, giacché, da un lato, valorizza la natura imperativa dell’art. 2112 c.c., in quanto tale inderogabile dall’autonomia privata, e, dall’altro, ritiene di applicare, prima ancora che le garanzie ivi disposte a tutela dell’occupazione, le conseguenze sanzionatorie di diritto comune che, mai come negli ultimi tempi, si rivelano particolarmente efficaci finanche nel campo del diritto del lavoro e, soprattutto, in ipotesi di licenziamento.

Infatti, a seguito delle ultime riforme che, dapprima nel 2012 e, successivamente nel 2015, hanno interessato il mercato del lavoro, l’applicazione della tutela reale in ipotesi di licenziamento viziato è stata relegata, come noto, ad ipotesi residuali, confluite nel solo 1° comma dell’art. 18 St. Lav., disciplinante la fattispecie di nullità del licenziamento.

Sul punto, l’ordinanza in commento, seppur attraverso un’argomentazione inedita, contribuisce a smentire la tesi, pure avanzata in dottrina, della c.d. tipicità delle nullità rilevanti ai fini dell’applicazione della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del 1° comma, art. 18 L. n. 300/1970 che, lungi dal riferirsi alle sole nullità espressamente contemplate della legge, ricomprende finanche le singole fattispecie disciplinate dal codice civile agli artt. 1345 ss. c.c.

Continua