DEMANSIONAMENTO DI UN LAVORATORE LEONARDO-FINMECCANICA: LA CORTE D'APPELLO DI ROMA ORDINA L'ADIBIZIONE A MANSIONI CORRISPONDENTI ALLA QUALIFICA E DISPONE IL RISARCIMENTO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con la sentenza n. 5548, pubblicata il 21.02.2017, la Corte d’Appello di Roma ha accertato un demansionamento ai danni di un lavoratore SELEX (ora LEONARDO – FINMECCANICA) per un periodo complessivo di 34 mesi e ha conseguentemente ordinato alla società l’adibizione del dipendente a mansioni corrispondenti alla sua qualifica contrattuale (Quadro cat. 7), oltre a condannare la società stessa al risarcimento, in favore del medesimo, per tanti mesi quanti sono quelli del periodo interessato dalla condotta datoriale illegittima.
In questa vicenda, come è stato accertato dai giudici, un dipendente SELEX Sistemi Integrati S.p.A. (poi SELEX ES, ora LEONARDO FINMECCANICA), che fino al periodo contestato svolgeva attività di progettazione e/o di elevata responsabilità, veniva posto in condizione di inattività totale per circa 31 mesi e veniva adibito a mansioni inferiori per poche ore al giorno per ulteriori 3 mesi.
Il Tribunale di Roma prima, e la Corte d’Appello poi, hanno riscontrato che le mansioni svolte dal suddetto lavoratore nel periodo oggetto di causa non potevano in alcun modo rientrare nella declaratoria del profilo professionale contrattualmente posseduto dal dipendente, accertando la totale assenza dei requisiti appartenenti al livello di Quadro cat. 7 (capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, …, coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, ecc…) nelle attività, o nella inattività, svolte dal medesimo nell’intervallo di tempo dal 2005 al 2009, ossia nell’intero periodo oggetto di giudizio.
La Corte d’Appello, in ragione dell’accertamento sopra descritto, ha ritenuto sussistere un danno non patrimoniale risarcibile, derivante dalla dequalificazione professionale, quantificando il risarcimento in ragione di più fattori tra i quali, ad esempio: a) la lunga durata del demansionamento; b) gli effetti negativi sulle abitudini di vita, sull’immagine e sulle relazioni sul luogo di lavoro; c) la gravità della situazione in termini di estromissione da qualsiasi catena decisionale dell’azienda; d) la conoscibilità di tale situazione all’interno e all’esterno dell’ambiente di lavoro. I Giudici, pertanto, hanno condannato la società al risarcimento del danno in favore del lavoratore in base alla grave situazione accertata in concreto e, ordinando l’adibizione del dipendente a mansioni appartenenti al proprio livello contrattuale, hanno sentenziato la fine di una situazione di grave illegittimità.

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RISARCIMENTO DANNI DEMANSIONAMENTO: la Corte d'Appello di Roma condanna Invitalia S.p.a.

Con sentenza n. 4140, pubblicata il 02.01.2017, la Corte d’Appello di Roma ha condannato la società Invitalia S.p.A. a corrispondere in favore di un lavoratore dipendente un risarcimento del danno da dequalificazione professionale quantificato in una percentuale della retribuzione mensile moltiplicata per tutti i mesi nei quali il suddetto demansionamento è stato accertato.
In particolare, i Giudici hanno stabilito, anche in ragione dei testimoni escussi nel corso del giudizio, che il lavoratore per un prolungato e continuo periodo era stato adibito a mansioni inferiori rispetto al livello posseduto di quadro. Tale accertamento ha determinato il riconoscimento da parte della Corte d’Appello di un danno professionale. Quanto alla quantificazione del risarcimento di tale danno, tenuto conto che è principio consolidato che la prova del danno alla professionalità può essere fornita anche mediante presunzioni, i Giudici hanno osservato come la grave e persistente dequalificazione avesse cagionato al lavoratore una palese lesione della dignità professionale e dell’immagine, anche sociale, nonché serie difficoltà relazionali dovute alla perdita di autostima e all’inaridimento del bagaglio professionale. In particolare, quest’ultimo aspetto, relativo proprio alla diminuzione della professionalità posseduta dal lavoratore, ha determinato secondo i giudici anche una perdita di chance di ulteriore sviluppo professionale di carriera. Pertanto, in base alle suesposte considerazioni, la Corte d’Appello di Roma ha condannato la società a corrispondere, in via equitativa, una somma pari ad una percentuale della retribuzione mensile per ogni mese di accertata dequalificazione professionale.

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TELECOM ITALIA CONDANNATA AL RISARCIMENTO DANNI PER 64.000 EURO. SENTENZA ESEMPLARE DEL TRIBUNALE DI ROMA CONTRO LA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI

Il Tribunale di Roma riconosce l’illegittimità del demansionamento professionale e condanna Telecom ad un risarcimento danni pari a 64.000 euro, per aver affidato ad una lavoratrice mansioni inferiori al livello di appartenenza.

È quanto accaduto il 20 giugno scorso con una nuova, importante sentenza, attraverso la quale viene confermato uno dei principi di dignità del lavoro e del lavoratore che lo studio Salvagni si è sempre impegnato a difendere: degradare un lavoratore a mansioni non corrispondenti al suo livello di competenza, produce un danno sulla persona sia di tipo professionale che morale.

La sentenza riconosce infatti alla lavoratrice anche il danno morale, definito come “una lesione alla propria personalità e dignità”,
confermando ancora una volta le criticità di un settore, il DAC, dove numerosi dipendenti Telecom continuano ad essere oggetto di una condotta del datore di lavoro più volte giudicata illegittima.

A distanza di tre anni appare oggi ancor più significativo l’importante causa condotta da questo studio nel 2014 [ Telecom ] quando, sulla base degli stessi principi, la Telecom fu condannata per aver trasferito decine di dipendenti in quello che è stato definito dalla giurisprudenza un “reparto ghetto”. La vicenda fu ripresa anche dagli organi di stampa nazionali che ne riconobbero subito la rilevanza giuridica e sociale, si veda ad esempio [ ilFattoQuotidiano ].

Ma sono ancora numerosissimi i lavoratori trasferiti negli anni che hanno svolto, e continuano a svolgere, mansioni inferiori rispetto a quelle del proprio livello di appartenenza. E moltissimi i contenziosi.

Fortunatamente i dipendenti che subiscono un demansionamento professionale, che sia di un livello, di due o, come è stato accertato in  numerosi contenziosi del lavoro, molti dei quali patrocinati dall’avvocato Salvagni, addirittura di tre livelli, sono tutelati dal nostro ordinamento che, infatti, punisce con severità il datore di lavoro non soltanto per inadempimento contrattuale, ma anche per l’impoverimento personale e morale causato dall’impedire lo svolgimento  “… di un’attività lavorativa confacente alla propria professionalità”.

Pertanto, anche alla luce degli ultimi riconoscimenti, possiamo affermare che è nel diritto di ogni lavoratore oggetto di dequalificazione, chiederne l’immediata cessazione con il conseguente risarcimento del danno subito, esattamente come accaduto nei casi precedenti a questa ultima sentenza di Giugno.

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Aviointeriors, reintegro e risarcimento: l’avvocato Michelangelo Salvagni vince il ricorso per licenziamento illegittimo

Massimiliano Nardi sarà reintegrato nel proprio posto di lavoro alla Aviointeriors, con il massimo di risarcimento previsto dalla legge pari a dodici mensilità. Lo ha deciso il giudice del lavoro del Tribunale di Latina, Sara Foderaro, che ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato Salvagni (Fiom Cgil) dopo più di due anni dal “licenziamento illegittimo”.
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