CONDANNATO L'ISTITUTO SVILUPPO AGROALIMENTARE S.P.A. Le mansioni di project manager valgono l'inquadramento superiore di quadro.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8617/2015, ha condannato la società ISA – Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. a riconoscere il livello contrattuale superiore di quadro ad un lavoratore che per 6 anni aveva svolto mansioni non corrispondenti al suo inquadramento, nonché a corrispondere al medesimo tutte le differenze retributive per il periodo contestato.


La vicenda in concreto riguardava un dipendente adibito a mansioni di elevata responsabilità e autonomia, con requisiti di iniziativa personale e capacità decisionale tipiche della figura aziendale del Project Manager; il magistrato ha accertato che le attività lavorative svolte in concreto dal lavoratore non rientravano nel livello in cui lo stesso era inquadrato, bensì corrispondevano al livello superiore di quadro. ...

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CONDANNATO L'ISTITUTO SVILUPPO AGROALIMENTARE S.P.A. Le mansioni di project manager valgono l'inquadramento superiore di quadro.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8617/2015, ha condannato la società ISA – Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. a riconoscere il livello contrattuale superiore di quadro ad un lavoratore che per 6 anni aveva svolto mansioni non corrispondenti al suo inquadramento, nonché a corrispondere al medesimo tutte le differenze retributive per il periodo contestato.


La vicenda in concreto riguardava un dipendente adibito a mansioni di elevata responsabilità e autonomia, con requisiti di iniziativa personale e capacità decisionale tipiche della figura aziendale del Project Manager; il magistrato ha accertato che le attività lavorative svolte in concreto dal lavoratore non rientravano nel livello in cui lo stesso era inquadrato, bensì corrispondevano al livello superiore di quadro. ...

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DEMANSIONAMENTO DI UN LAVORATORE LEONARDO-FINMECCANICA: LA CORTE D'APPELLO DI ROMA ORDINA L'ADIBIZIONE A MANSIONI CORRISPONDENTI ALLA QUALIFICA E DISPONE IL RISARCIMENTO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con la sentenza n. 5548, pubblicata il 21.02.2017, la Corte d’Appello di Roma ha accertato un demansionamento ai danni di un lavoratore SELEX (ora LEONARDO – FINMECCANICA) per un periodo complessivo di 34 mesi e ha conseguentemente ordinato alla società l’adibizione del dipendente a mansioni corrispondenti alla sua qualifica contrattuale (Quadro cat. 7), oltre a condannare la società stessa al risarcimento, in favore del medesimo, per tanti mesi quanti sono quelli del periodo interessato dalla condotta datoriale illegittima.
In questa vicenda, come è stato accertato dai giudici, un dipendente SELEX Sistemi Integrati S.p.A. (poi SELEX ES, ora LEONARDO FINMECCANICA), che fino al periodo contestato svolgeva attività di progettazione e/o di elevata responsabilità, veniva posto in condizione di inattività totale per circa 31 mesi e veniva adibito a mansioni inferiori per poche ore al giorno per ulteriori 3 mesi.
Il Tribunale di Roma prima, e la Corte d’Appello poi, hanno riscontrato che le mansioni svolte dal suddetto lavoratore nel periodo oggetto di causa non potevano in alcun modo rientrare nella declaratoria del profilo professionale contrattualmente posseduto dal dipendente, accertando la totale assenza dei requisiti appartenenti al livello di Quadro cat. 7 (capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, …, coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, ecc…) nelle attività, o nella inattività, svolte dal medesimo nell’intervallo di tempo dal 2005 al 2009, ossia nell’intero periodo oggetto di giudizio.
La Corte d’Appello, in ragione dell’accertamento sopra descritto, ha ritenuto sussistere un danno non patrimoniale risarcibile, derivante dalla dequalificazione professionale, quantificando il risarcimento in ragione di più fattori tra i quali, ad esempio: a) la lunga durata del demansionamento; b) gli effetti negativi sulle abitudini di vita, sull’immagine e sulle relazioni sul luogo di lavoro; c) la gravità della situazione in termini di estromissione da qualsiasi catena decisionale dell’azienda; d) la conoscibilità di tale situazione all’interno e all’esterno dell’ambiente di lavoro. I Giudici, pertanto, hanno condannato la società al risarcimento del danno in favore del lavoratore in base alla grave situazione accertata in concreto e, ordinando l’adibizione del dipendente a mansioni appartenenti al proprio livello contrattuale, hanno sentenziato la fine di una situazione di grave illegittimità.

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RISARCIMENTO DANNI DEMANSIONAMENTO: la Corte d'Appello di Roma condanna Invitalia S.p.a.

Con sentenza n. 4140, pubblicata il 02.01.2017, la Corte d’Appello di Roma ha condannato la società Invitalia S.p.A. a corrispondere in favore di un lavoratore dipendente un risarcimento del danno da dequalificazione professionale quantificato in una percentuale della retribuzione mensile moltiplicata per tutti i mesi nei quali il suddetto demansionamento è stato accertato.
In particolare, i Giudici hanno stabilito, anche in ragione dei testimoni escussi nel corso del giudizio, che il lavoratore per un prolungato e continuo periodo era stato adibito a mansioni inferiori rispetto al livello posseduto di quadro. Tale accertamento ha determinato il riconoscimento da parte della Corte d’Appello di un danno professionale. Quanto alla quantificazione del risarcimento di tale danno, tenuto conto che è principio consolidato che la prova del danno alla professionalità può essere fornita anche mediante presunzioni, i Giudici hanno osservato come la grave e persistente dequalificazione avesse cagionato al lavoratore una palese lesione della dignità professionale e dell’immagine, anche sociale, nonché serie difficoltà relazionali dovute alla perdita di autostima e all’inaridimento del bagaglio professionale. In particolare, quest’ultimo aspetto, relativo proprio alla diminuzione della professionalità posseduta dal lavoratore, ha determinato secondo i giudici anche una perdita di chance di ulteriore sviluppo professionale di carriera. Pertanto, in base alle suesposte considerazioni, la Corte d’Appello di Roma ha condannato la società a corrispondere, in via equitativa, una somma pari ad una percentuale della retribuzione mensile per ogni mese di accertata dequalificazione professionale.

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