LAZIOCREA S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE E BIOLOGICO PER UN DEMANSIONAMENTO DI UNA LAVORATRICE DI 6° LIVELLO ADIBITA PRESSO L’AREA SANITA’ A MANSIONI DI HELP DESK DI 3 LIVELLI INFERIORI

Errata corrige 19 NOV 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

 

La vicenda tratta il caso di una lavoratrice inquadrata nel 6° livello del CCNL Metalmeccanici, che durante il rapporto di lavoro aveva espletato rilevanti presso l’Area progettuale Lavoro, Formazione, Open data e Territorio, e rientranti nel 6° livello.

La lavoratrice adiva il Tribunale di Roma lamentando di essere stata adibita, da settembre 2015 a novembre 2016, a mansioni inferiori e non equivalenti rispetto a quelle svolte in precedenza, in quanto, trasferita presso l’Area Sanità, veniva assegnata ai progetti di HELP DESK e adibita a svolgere compiti semplici, ripetitivi e standardizzati (da effettuare tramite procedure informatiche predefinite, dovendo in concreto limitarsi a seguire maschere e menù a tendina), consistenti nella semplice acquisizione di segnalazioni relative ad anomalie di referti medici e inserimento dati. ...

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TELECOM ITALIA S.P.A. E MANSIONI SUPERIORI: LA CORTE DI APPELLO DI ROMA DICHIARA CHE LE MANSIONI DI PROJECT MANAGER SONO RIFERIBILI AL 6° LIVELLO E NON AL 5° LIVELLO DI FORMALE ASSEGNAZIONE.

Errata corrige 17 OTT 2022

Causa patrocinata dalla Studio legale Salvagni.

Con sentenza del 25 maggio 2022, la Corte di appello di Roma, sezione Lavoro, ha accolto il ricorso in appello proposto da un dipendente Telecom che, formalmente inquadrato nel 5° livello del CCNL Commercio, aveva svolto funzioni di Project Manager e, per tale ragione, aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado che gli aveva negato il diritto all’inquadramento nel 6° livello.

La Corte di appello, pertanto, ha accolto la tesi difensiva dello Studio legale Salvagni e l’interpretazione del CCNL delle Telecomunicazioni fornita in seno al ricorso in appello, laddove era stato evidenziato che per la riconducibilità delle funzioni al 6° livello rivendicato non sia affatto necessario l’espletamento di “funzioni direttive”, in quanto il tenore letterale del contratto collettivo è chiaro nel ritenere che l’espletamento di tali funzioni sia requisito alternativo rispetto a quello dello svolgimento di funzioni specialistiche (a cui pure fa riferimento la declaratoria di 6° livello). ...

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DIGITALGO S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PER LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO DI UN LAVORATORE IN ASSENZA DI GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO.

Errata corrige 15 OTT 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La vicenda tratta il caso di un lavoratore che era stato licenziato dalla società convenuta per asserito giustificato motivo oggettivo, in quanto sarebbe stata soppressa la posizione lavorativa del medesimo per asserito calo di fatturato derivante dalle limitazioni imposte dalla AGCOM nella commercializzazione dei servizi del settore, costituente il core business della resistente. La società aveva inoltre rilevato, nella lettera di licenziamento, di non poter adibire il lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 13.10.2022, accertava che il licenziamento intimato al dipendente fosse illegittimo in quanto la società convenuta non aveva assolto il proprio obbligo di dimostrare in giudizio che era stata realmente soppressa la posizione lavorativa del ricorrente e che la suddetta soppressione fosse derivata dal calo del fatturato connesso alla delibera della AGCOM, né che non fosse effettivamente possibile ricollocare il lavoratore in una ulteriore posizione lavorativa all’interno dell’azienda.

Il Giudice condannava, dunque, la società al risarcimento del danno per il licenziamento illegittimo alla luce della significativa anzianità di servizio del dipendente, del suo carico familiare e del fatto che la società, pur non raggiungendo i 15 dipendenti, facesse parte di un gruppo consistente di imprese.

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La rivoluzione copernicana della prescrizione dei crediti di lavoro: non decorre in costanza del rapporto di lavoro dopo la legge Fornero

Errata corrige 8 SETT 2022

Articolo pubblicato su la rivista giuridica "Lavoro e Previdenza Oggi". 

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Tempus non fugit irreparabile. La Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, ha stabilito che, a seguito della legge Fornero, la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre più durante il rapporto di lavoro. Questo il principio di diritto espresso dai giudici di legittimità: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. ...

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