CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA TRA IL MESSAGGERO S.P.A. E STAMPA ROMA 2015 S.R.L.: ILLEGITTIMI IL TRASFERIMENTO E IL DEMANSIONAMENTO DEL LAVORATORE. OTTENUTI IL REINTEGRO E IL RISARCIMENTO DEL LAVORATORE PER DANNI MORALI E PROFESSIONALI.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 23 gennaio 2019, n. 639, Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Stampa Roma 2015 S.r.l. e ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento di trasferimento unilateralmente disposto nei confronti del ricorrente e della relativa assegnazione a mansioni inferiori; pertanto, il giudice ha condannato l’azienda a ricollocare il dipendente nella sede presso cui lo stessa era adibito in precedenza, nonché a reintegrarlo nelle mansioni di 8° livello precedentemente espletate, accertando l’illegittimità della dequalificazione subita dal lavoratore per essere stato adibito a mansioni di addetto alle spedizioni dal febbraio 2016, con condanna al risarcimento del danno professionale e morale.

Il giudice, preliminarmente, ha affrontato la questione relativa alla legittimazione passiva della società resistente, subentrata in qualità di azienda cessionaria al Messaggero S.p.a. a seguito della cessione di ramo d’azienda a norma dell’art. 2112 c.c. ...

Continua


CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA TRA IL MESSAGGERO S.P.A. E STAMPA ROMA 2015 S.R.L.: ILLEGITTIMI IL TRASFERIMENTO E IL DEMANSIONAMENTO DEL LAVORATORE. OTTENUTI IL REINTEGRO E IL RISARCIMENTO DEL LAVORATORE PER DANNI MORALI E PROFESSIONALI.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 23 gennaio 2019, n. 639, Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Stampa Roma 2015 S.r.l. e ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento di trasferimento unilateralmente disposto nei confronti del ricorrente e della relativa assegnazione a mansioni inferiori; pertanto, il giudice ha condannato l’azienda a ricollocare il dipendente nella sede presso cui lo stessa era adibito in precedenza, nonché a reintegrarlo nelle mansioni di 8° livello precedentemente espletate, accertando l’illegittimità della dequalificazione subita dal lavoratore per essere stato adibito a mansioni di addetto alle spedizioni dal febbraio 2016, con condanna al risarcimento del danno professionale e morale.

Il giudice, preliminarmente, ha affrontato la questione relativa alla legittimazione passiva della società resistente, subentrata in qualità di azienda cessionaria al Messaggero S.p.a. a seguito della cessione di ramo d’azienda a norma dell’art. 2112 c.c. ...

Continua


ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. E LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE INTIMATO IN ASSENZA DI GIUSTA CAUSA: LA SOCIETA’ CONDANNATA A RISARCIRE LA DIPENDENTE PER OLTRE 1.000.000,00 DI EURO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 7.1.2019, n. 8565, il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso promosso da una dirigente nei confronti di Assicurazioni Generali, ha accertato l’illegittimità del licenziamento intimato nei confronti della lavoratrice in assenza di qualsivoglia giusta causa e ha condannato l’azienda a corrisponderle una somma pari ad € 1.073,577,00, a titolo di risarcimento del danno.

In particolare, il giudice del lavoro, nel disattendere le difese articolate dalle Assicurazioni Generali a sostegno delle molteplici contestazioni disciplinari elevate a carico della dirigente e sfociate nel successivo provvedimento di licenziamento intimatole, ha accertato che non vi fossero “apprezzabili motivi per i quali si debba ritenere che le condotte tenute dalla ricorrente ed oggetto di contestazione disciplinare abbiano turbato il legame di fiducia con parte datoriale”.

Pertanto, il Tribunale di Roma ha dichiarato l’illegittimità del recesso datoriale e, in applicazione del CCNL dirigenti imprese assicuratrici applicabile al caso di specie, ha condannato Assicurazioni generali al pagamento, in favore della dirigente assistita dallo studio legale Salvagni, di una somma corrispondente all’indennità supplementare ivi prevista e pari a 48 mensilità della retribuzione percepita, per un importo pari ad € 858,861,60 liquidato a titolo di risarcimento del danno subito.

Inoltre, il giudice ha condannato parte datoriale a corrispondere alla lavoratrice finanche l’ulteriore somma di € 214,715,00 a titolo di indennità di mancato preavviso, prevista al citato CCNL in misura pari 12 mensilità della retribuzione corrisposta alla lavoratrice in costanza di rapporto di lavoro.

Continua


LICENZIAMENTO COLLETTIVO ALMAVIVA: LA SOCIETÀ PERDE L’OPPOSIZIONE E IL TRIBUNALE DI ROMA CONFERMA LA REINTEGRA DEL DIPENDENTE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 5 febbraio 2019, n. 1073, Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposto da Almaviva Contact S.p.a. avverso l’ordinanza che, resa all’esito della precedente fase sommaria, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato nei confronti di un lavoratore assistito dallo studio legale Salvagni nell’ambito dell’ormai nota procedura di licenziamento collettivo che ha coinvolto i lavoratori addetti presso il call center di Roma.

In particolare, il giudice del lavoro, pur riconoscendo l’insindacabilità della scelta di chiudere la sede operativa di Roma, ha vagliato la legittimità della scelta operata da Almaviva e relativa alla (illegittima) circoscrizione degli esuberi, effettuata in assenza della dovuta comparazione dei lavoratori addetti presso la sede di Roma (destinata alla chiusura) con quelli impiegati presso l’intero complesso aziendale.

Sul punto, il Tribunale, nel riconoscere la fungibilità delle mansioni espletate dal ricorrente con quelle dei lavoratori di call center addetti presso le ulteriori sedi Almaviva di Rende, Catania e Palermo, ha disatteso le difese articolate dalla società e, all’esito dell’istruttoria espletata, ha escluso che, nel caso di specie, sussistessero motivi di carattere oggettivo e di natura tecnico-organizzativo legittimanti la mancata comparazione dei lavoratori.

In particolare, il giudice ha rilevato la contraddittorietà delle difese articolate da Almaviva, giacché l’adempimento dell’obbligo di comparazione imposto dalla legge, al contrario di quanto sostenuto dalla società, non avrebbe comportato, nel caso di specie, alcun costo eccessivamente oneroso e/o incompatibile con il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento della procedura collettiva.

Pertanto, il Tribunale ha affermato che: “le ragioni oggettive specificate nella lettera di apertura della procedura inerenti il risparmio dei necessari costi/tempi di formazione, le scarse performance per mesi dei neoaddetti a commessa, il beneplacito della cliente allo spostamento delle commesse/utilizzo di nuovi addetti, nonché costi e tempi relativi all’apertura di nuove utenze non costituivano, per come emerso dalla compiuta istruttoria, esigenze organizzative aziendali che ragionevolmente possano essere ritenute idonee a delimitare il parterre del licenziandi alla sede di Roma”.

Inoltre, il giudice del lavoro ha ritenuto infondato anche il secondo argomento difensivo speso dalla società secondo cui l’eccessiva distanza geografica tra le sedi oggetto di comparazione e l’eventuale trasferimento dei lavoratori presso dette sedi avrebbe comportato “tempi di attuazione e modifiche organizzative talmente complesse da compromettere il regolare svolgimento dei servizi.

Pertanto, il Tribunale ha rigettato l’opposizione proposta da Almaviva e ha confermato, seppur con diversa motivazione, il dispositivo dell’ordinanza che, nel novembre scorso, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato nei confronti del lavoratore assistito dallo Studio Legale Salvagni, reintegrando il ricorrente nel proprio posto di lavoro.

Continua