La compagnia ha trasferito in un solo ufficio romano un elevato numero (43,7%) di lavoratori tutelati dalla legge 104. Il tribunale annulla il trasferimento per quattro di loro: “Scelta discriminatoria”.
Link all'articolo: Il Fatto Quotidiano.
Intervista al giuslavorista Michelangelo Salvagni.
Intervista pubblicata su: Diritto di critica, Giornale online di politica e attualità.
In data 24 novembre 2010 è entrata in vigore la legge n. 183/2010, cosiddetto “collegato lavoro”, con la quale il legislatore, per la prima volta, ha previsto un onere di impugnativa di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato, evidenziandosi che, in tale categoria giuridica, devono ritenersi ricompresi: i contratti a termine ex D.Lgs. 368/2001, i contratti di lavoro somministrato ex D.Lgs. 276/03 (cosiddetta legge Biagi), i contratti di lavoro interinale ex L. 196/97 (cosiddetto pacchetto Treu), i contratti di lavoro a progetto ed altri. L’art. 32 di tale nuova normativa ha, quindi, espressamente stabilito che i lavoratori devono impugnare tutte le varie tipologie di contratti a tempo determinato entro 60 giorni, con le seguenti differenziazioni: per i rapporti a termine cessati antecedentemente alla data del 24 novembre 2010 (data in cui è entrata in vigore la legge) i 60 giorni per impugnare i contratti iniziano a decorrere da tale ultima data, con scadenza inizialmente prevista alla data del 24 gennaio 2011 (ciò prima del decreto mille proroghe di cui si dirà meglio oltre).
...
Articolo di Michelangelo Salvagni.
Pubblicato sul settimanale Avvenimenti.