TELECOM PERDE LA CAUSA PER TRASFERIMENTO ILLEGITTIMO, MANSIONI SUPERIORI DI 6^ LIVELLO E DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: PAGATE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RISARCITO IL DANNO PROFESSIONALE E MORALE PER OLTRE 50 MILA€

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 21.8.2025, ha accertato l’illegittimità del trasferimento di una lavoratrice, assistita dallo Studio Salvagni con la collaborazione della collega avv. Caterina Scorrano, nonché il diritto all’inquadramento al superiore livello 6°, in qualità di Direct Account (Venditore Diretto), e l’illegittimo demansionamento subito dalla medesima per essere stata adibita, a partire dal gennaio 2023, a mansioni rientranti nel 5°livello del CCNL Telecomunicazioni. ...

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TELECOM E SITE SPECIALIST: LA CORTE DI APPELLO CONFERMA L’ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO E DEL DEMANSIONAMENTO E RISARCISCE IL DANNO PROFESSIONALE AL 70% DELLA RETRIBUZIONE OLTRE IL DANNO ALL’IMMAGINE PER € 25.000.

Errata corrige 25 FEB 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte di appello di Roma con sentenza del 5.02.2023 ha respinto l’appello incidentale proposto dalla Telecom, confermando l’illegittimità del provvedimento di trasferimento presso la sede di Via Assisi in Roma e della relativa assegnazione alle mansioni di site specialist, poiché disposti dall’azienda in violazione dell’art. 2103 c.c..

I giudici d’appello, inoltre, hanno accertato l’illegittimità del demansionamento subito dal lavoratore per essere stato, dapprima, per circa cinque annilasciato inattivo e senza assegnazione di alcuna mansione e, successivamente al maggio 2017, assegnato alle mansioni di portierato (cd. site specialist). ...

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TELECOM: DICHIARATO ILLEGITTIMO SIA IL TRASFERIMENTO TRA DUE SEDI NEL MEDESIMO COMPRENSORIO (ROMA) SIA IL DEMANSIONAMENTO PRESSO I SETTORI CONSUMER E CREDIT MANAGEMENT CON CONSEGUENTE RISARCIMENTO DEL DANNO PROFESSIONALE, MORALE E BIOLOGICO.

Errata corrige  02 FEB 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 22.12.2022, ha accertato l’illegittimità del trasferimento di una lavoratrice, assistita dallo Studio Legale Salvagni, nonché l’illegittimo demansionamento subito dalla medesima, dal V livello al III livello (dall’aprile 2014 al marzo 2019) e poi, in seguito al trasferimento, al II livello (dall’aprile 2019 alla data di deposito del ricorso) del CCNL Telecomunicazioni.

In particolare, per quanto attiene al trasferimento illegittimo, il Giudice ha rilevato che mancavano i requisiti previsti dall’art. 2103 c.c. per il trasferimento della lavoratrice dal settore Consumer Vendita Agenti al settore Credit Management e che l’Azienda non avesse esperito alcuna difesa al fine di dimostrare che il luogo in cui era stata trasferita la dipendente non concretasse una unità produttiva, con conseguente applicazione dell’art. 2103 c.c.. ...

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STAMPA ROMA (GIÀ MESSAGGERO) CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO MORALE E PROFESSIONALE PER OLTRE 30 MILA EURO: LA CORTE D’APPELLO DI ROMA CONFERMA L’ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO E DELLA DEQUALIFICAZIONE.

Errata corrige 05 APR 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Commento alla sentenza Corte Appello Roma, del 21.2.2022, est Di Sario, patrocinata dallo Studio Legale Salvagni, a cura dell’avv . Elisabetta Masi.

Pubblicato su:

a) rivista on-Line Lavoro e Previdenza Oggi NEWS

b) rivista on-Line CSDN Roma

Con sentenza del 23 febbraio 2022, n. 189, la Corte d’appello di Roma, nel rigettare l’appello proposto dalla società Stampa Roma, ha confermato la sentenza del 23 gennaio 2019, n. 639, con cui il Tribunale capitolino aveva riconosciuto la nullità del trasferimento di un lavoratore (assistito dallo Studio Legale Salvagni) e della relativa assegnazione a mansioni inferiori, con condanna del datore di lavoro a risarcire il danno morale e il danno professionale subito e quantificato sino alla sentenza.

La Corte territoriale, infatti, aderendo alla tesi prospettata dallo Studio Salvagni, ha disatteso le censure articolate dalla società in sede di gravame e ha ritenuto illegittimo il trasferimento unilateralmente disposto nei confronti del dipendente in ragione dell’asserita riorganizzazione aziendale addotta a fondamento di tale provvedimento; in particolare, la Corte ha rilevato l’omessa dimostrazione, da parte della società, delle ragioni tecnico-organizzative richieste dall’art. 2103 c.c. relative alla sede di provenienza del lavoratore. ...

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