TELECOM PERDE DIECI CAUSE: IL TRIBUNALE DI ROMA DICHIARA ILLEGITTIMO IL TRASFERIMENTO ANCHE TRA DUE SEDI SITE NELLO STESSO COMUNE E ACCERTA IL DEMANSIONAMENTO SUBITO DA OTTO LAVORATORI ADDETTI AL SETTORE DAC/CDA

Il Tribunale di Roma, con dieci pronunce di due distinti giudici, rispettivamente del 29.10.2020 e del 10.11.202, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento, poiché disposto dalla Telecom in violazione dell’art. 2103 c.c..

In particolare, i giudici hanno riconfermato, come già avvenuto in numerosi precedenti - in cause patrocinate da questo studio - la natura di trasferimento del provvedimento datoriale di spostamento del lavoratore effettuato tra due diverse sedi di lavoro, anche se all’interno del medesimo comune (nella specie quello di Roma), qualora identificabili con due distinte unità produttive.

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LA CORTE D'APPELLO DI ROMA DICHIARA L’ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO E ACCERTA IL DEMANSIONAMENTO SUBITO DA UN LAVORATORE TELECOM ADIBITO AL SETTORE ASA

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 29.09.2020, riformando la sentenza del Tribunale di Roma, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento di lavoratore dipendente di Telecom Italia S.p.A., e fruitore dei benefici ex L. 104/92, presso il settore ASA, accertando altresì il demansionamento subito dal medesimo.

La Corte di Appello ha innanzitutto accertato l’illegittimità del trasferimento al settore ASA. In particolare, secondo la Corte di appello, il trasferimento è stato disposto in violazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, poiché il relativo divieto opera ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell'ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, senza che possa rilevare gli accordi collettivi che dettano una definizione di sede di lavoro ricomprendendovi l’intero territorio comunale e neppure la distanza della nuova sede di lavoro rispetto all’abitazione del lavoratore, atteso che l’unico dato rilevante a livello legislativo è il consenso al trasferimento del lavoratore titolare dei benefici.

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TELECOM CONDANNATA: Il Tribunale di Roma dichiara illegittimo il trasferimento anche tra due sedi nello stesso comune e accerta il demansionamento subito da due dipendenti nei settori Telecom Gestione Olo e Credit Management

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con due sentenze molto importanti del 03.06.2020, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento, poiché disposto dalla Telecom in violazione dell’art. 2103 c.c., riconfermando, ancora una volta, la natura di trasferimento del provvedimento datoriale di spostamento del lavoratore effettuato tra due diverse sedi di lavoro presso il medesimo Comune di Roma. ...

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TELECOM ITALIA S.P.A.: LE MANSIONI DI SITE SPECIALIST SONO DI 2° LIVELLO. È ILLEGITTIMO IL TRASFERIMENTO SENZA IL CONSENSO DEL LAVORATORE TITOLARE DEI BENEFICI EX LEGGE 104/91

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 05.12.2019, ha accolto il ricorso contro TELECOM ITALIA S.p.A. riconoscendo il diritto della lavoratrice ad essere adibita a mansioni riconducibili al proprio livello di inquadramento e dichiarando altresì l’illegittimità del provvedimento di trasferimento che la società aveva attuato senza il consenso della lavoratrice.

Il Tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie, ha accertato l’illegittimità del demansionamento professionale subito dalla ricorrente, inquadrata nel V livello CCNL Telecomunicazioni, in quanto adibita, dapprima, presso il settore CSA (poi rinominato nel tempo DAC e CDA), a mansioni ricondotte dal giudice all’inferiore III livello del citato CCNL e, successivamente, al ruolo di Site Specialist, svolgendo mansioni riconducibili al II livello. ...

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