TRASFERIMENTO TELECOM: LA CASSAZIONE CONFERMA CHE LO SPOSTAMENTO DEL LAVORATORE TRA DUE SEDI SITE NELLO STESSO COMUNE (ROMA), CONFIGURA UN TRASFERIMENTO EX ART. 2103 C.C.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Articolo su Rassegna di Diritto del Lavoro:

https://www.rassegnadirittolavoro.it/sentenza_commentata/cass-n-2969-2021-trasferimento-assistenza-di-familiare-disabile-sullonere-probatorio-datoriale/

La Suprema Corte, con ordinanza del 08.02.2021, ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato l’illegittimità del trasferimento di un lavoratore dipendente di Telecom Italia S.p.A. fruitore dei benefici ex L. 104/92.

La Corte di Cassazione, innanzitutto, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio Salvagni, ha statuito in merito alla infondatezza dell’interpretazione prospettata dalla Società Telecom con riferimento all’art. 25, co. 5, del CCNL delle Telecomunicazioni, secondo cui le disposizioni del trasferimento non si applicherebbero in caso di spostamento nel medesimo comprensorio (nel caso, il comune di Roma). Ed infatti, secondo la Suprema Corte, i giudici di Appello hanno correttamente deciso laddove hanno escluso che le disposizioni del contratto Collettivo possano introdurre eccezioni alle tutele apprestate da norme inderogabili, quali l’art. 2103 c.c. e l’art. 33 L. 104/92, secondo cui il lavoratore che assiste il familiare disabile non può essere trasferito senza consenso.

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TELECOM PERDE DIECI CAUSE: IL TRIBUNALE DI ROMA DICHIARA ILLEGITTIMO IL TRASFERIMENTO ANCHE TRA DUE SEDI SITE NELLO STESSO COMUNE E ACCERTA IL DEMANSIONAMENTO SUBITO DA OTTO LAVORATORI ADDETTI AL SETTORE DAC/CDA

Il Tribunale di Roma, con dieci pronunce di due distinti giudici, rispettivamente del 29.10.2020 e del 10.11.202, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento, poiché disposto dalla Telecom in violazione dell’art. 2103 c.c..

In particolare, i giudici hanno riconfermato, come già avvenuto in numerosi precedenti - in cause patrocinate da questo studio - la natura di trasferimento del provvedimento datoriale di spostamento del lavoratore effettuato tra due diverse sedi di lavoro, anche se all’interno del medesimo comune (nella specie quello di Roma), qualora identificabili con due distinte unità produttive.

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LA CORTE D'APPELLO DI ROMA DICHIARA L’ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO E ACCERTA IL DEMANSIONAMENTO SUBITO DA UN LAVORATORE TELECOM ADIBITO AL SETTORE ASA

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 29.09.2020, riformando la sentenza del Tribunale di Roma, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento di lavoratore dipendente di Telecom Italia S.p.A., e fruitore dei benefici ex L. 104/92, presso il settore ASA, accertando altresì il demansionamento subito dal medesimo.

La Corte di Appello ha innanzitutto accertato l’illegittimità del trasferimento al settore ASA. In particolare, secondo la Corte di appello, il trasferimento è stato disposto in violazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, poiché il relativo divieto opera ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell'ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, senza che possa rilevare gli accordi collettivi che dettano una definizione di sede di lavoro ricomprendendovi l’intero territorio comunale e neppure la distanza della nuova sede di lavoro rispetto all’abitazione del lavoratore, atteso che l’unico dato rilevante a livello legislativo è il consenso al trasferimento del lavoratore titolare dei benefici.

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TELECOM CONDANNATA: Il Tribunale di Roma dichiara illegittimo il trasferimento anche tra due sedi nello stesso comune e accerta il demansionamento subito da due dipendenti nei settori Telecom Gestione Olo e Credit Management

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con due sentenze molto importanti del 03.06.2020, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento, poiché disposto dalla Telecom in violazione dell’art. 2103 c.c., riconfermando, ancora una volta, la natura di trasferimento del provvedimento datoriale di spostamento del lavoratore effettuato tra due diverse sedi di lavoro presso il medesimo Comune di Roma. ...

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