Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con ordinanza del 24 settembre 2019, il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo proposto da Ikea avverso la prima ordinanza con cui il giudice del lavoro aveva accolto il ricorso promosso da un lavoratore che, padre di due bambini e fruitore dei permessi ex L. n. 104 per assistere il padre malato, era stato trasferito dalla sede romana a quella di Bologna.
Si tratta della quarta vittoria conseguita dallo studio legale Salvagni, il quale ha assistito diversi lavoratori, sostenendo l’illegittimità (se non la pretestuosità) della selezione espletata lo scorso agosto da Ikea al fine di individuare le figure professionali inidonee ad accompagnare l’azienda nel processo di riorganizzazione denominato “Innovation for Growth” che ha interessato gli stores romani. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 04.11.2019, ha confermato quanto già accertato da Tribunale di Roma in merito all’illegittimità del trasferimento della lavoratrice dipendente di Telecom Italia S.p.A., e fruitrice dei benefici ex L. 104/92 ed all’accertamento della dequalificazione professionale subita dalla medesima presso il settore DAC.
La Corte di Appello ha innanzitutto confermato quanto statuito dal Tribunale di Roma in merito alla illegittimità del trasferimento della lavoratrice da una sede all’altra del Comune di Roma. In particolare, secondo la Corte di appello, la società non aveva adempiuto all’onere di provare la ragione posta alla base del trasferimento della lavoratrice da porre in comparazione con l’interesse, prevalente, della lavoratrice che assiste il disabile a non essere trasferita senza il proprio consenso. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
ADNKronos >> Mamma lavoratrice trasferita nonostante no Tribunale, la denuncia
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 02.09.2019, in accoglimento del reclamo promosso da una lavoratrice nei confronti di Manpower S.r.l., ha qualificato come trasferimento il provvedimento di fittizio cambio di ruolo disposto dalla società, con il quale la stessa aveva spostato la reclamante da oltre 5 mesi presso la filiale di Roma, senza peraltro qualificarlo né come trasferimento, né come trasferta. I giudici romani hanno, quindi, dichiarato l’illegittimità del trasferimento, ordinando alla società la riammissione della lavoratrice presso la sede di lavoro di provenienza, sita a Frosinone.
Nel caso di specie, la lavoratrice, madre di una bimba di appena 4 anni, stabilmente adibita alla sede aziendale di Frosinone sin dal 2015, veniva convocata dalla società che le prospettava una possibile risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni della stessa o, in alternativa, un trasferimento della propria sede lavorativa. Si evidenzia che gli stessi sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale segnalavano, con numerosi comunicati, l’illegittima condotta della società che, per ridurre il personale, convocava i dipendenti prospettandogli un presunto scarso rendimento al fine di indurli alle dimissioni. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 22.02.2019, ha confermato quanto già accertato da Tribunale di Roma in merito all’illegittimità del trasferimento delle lavoratrici dipendenti di Telecom Italia S.p.A., e fruitrici dei benefici ex L. 104/92, presso il settore DAC ed all’accertamento della dequalificazione professionale subita dalle medesime.
La Corte di Appello ha innanzitutto confermato quanto statuito dal Tribunale di Roma in merito alla illegittimità dei trasferimenti delle lavoratrici dai propri settori di appartenenza al settore DAC (già CSA).
In particolare, secondo la Corte di appello, la società non aveva adempiuto all’onere di provare che le due sedi non costituissero unità produttive distinte, al fine di invocare l'esonero dei limiti al potere di trasferimento previsti dall'art. 2103 c.c., onere non adempiuto, in quanto l'estrema diversità delle attività svolte nella sede di destinazione rispetto a quelle svolte nelle sedi di provenienza fonda una grave presunzione del fatto che si tratti di unità produttive separate ed autonome. ...