Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 23 gennaio 2019, n. 639, Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Stampa Roma 2015 S.r.l. e ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento di trasferimento unilateralmente disposto nei confronti del ricorrente e della relativa assegnazione a mansioni inferiori; pertanto, il giudice ha condannato l’azienda a ricollocare il dipendente nella sede presso cui lo stessa era adibito in precedenza, nonché a reintegrarlo nelle mansioni di 8° livello precedentemente espletate, accertando l’illegittimità della dequalificazione subita dal lavoratore per essere stato adibito a mansioni di addetto alle spedizioni dal febbraio 2016, con condanna al risarcimento del danno professionale e morale.
Il giudice, preliminarmente, ha affrontato la questione relativa alla legittimazione passiva della società resistente, subentrata in qualità di azienda cessionaria al Messaggero S.p.a. a seguito della cessione di ramo d’azienda a norma dell’art. 2112 c.c. ...
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Articolo pubblicato su www.csdnroma.it
Ordinanza pubblicata su www.wikilabour.it
Con ordinanza del 1° marzo 2018, n. 19551, Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso promosso in via d’urgenza da una lavoratrice e riconosce l’illegittimità del provvedimento di trasferimento presso la sede di Via Macchia Palocco in Roma e della relativa assegnazione alle mansioni di site specialist disposti da Telecom Italia S.p.a.; pertanto, il giudice condanna l’azienda a ritrasferire la dipendente nella sede presso cui la stessa era adibita in precedenza (Via di Val Cannuta in Roma), nonché a reintegrarla nelle mansioni di V° livello precedentemente espletate in tale ultima sede, accertando l’illegittimità della dequalificazione subita dalla lavoratrice per essere stata assegnata alle mansioni di portierato – site specialist dal 1° luglio 2017. ...
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Il caso è stato commentato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.1/2015 Pdf
Il Tribunale di Roma ha emesso una importante ed emblematica sentenza in materia di discriminazione di lavoratori – nel caso di specie dipendenti Telecom – in ragione del fatto di essere titolari dei benefici di cui alla L. 104/92. Infatti, con la sentenza n. 10918/2014, il Tribunale di Roma, da una parte, ha accertato l’illegittimità sia dei trasferimenti dei lavoratori adibiti al DAC sia del demansionamento professionale subito dai medesimi;dall’altra,ha rilevato l’esistenzadi una gravissima discriminazione operata da Telecom nei confronti di tali lavoratori. Alla luce di tale accertamento, il Tribunale di Roma ha ordinato alla società il ripristino della situazione antecedente alla accertata condotta illegittima (e quindi la riassegnazione alla precedente sede di lavoro), condannandola a risarcire i ricorrenti per i danni patiti a seguito delle condotte lesive poste in essere dal datore di lavoro. ...
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La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 5390/2016, pubblicata il 16.12.2016, ha accertato che un dipendente Telecom, inquadrato formalmente nel livello IV del CCNL, durante il rapporto di lavoro aveva invece svolto mansioni superiori riferibili al V livello, condannando così la società al pagamento di tutte le differenze retributive per il passato e riconoscendo, peraltro, il diritto all’inquadramento nel V livello. La Corte d’Appello di Roma ha inoltre accertato che il lavoratore, successivamente al periodo in cui aveva svolto mansioni superiori, era stato illegittimamente trasferito ad altra sede di lavoro e, poi, adibito a mansioni inferiori non riferibili al livello di inquadramento né alla pregressa attività lavorativa. I giudici hanno quantificato il danno alla professionalità liquidandolo in misura pari al 60% della retribuzione mensile per tutto il periodo di dequalificazione, ossia 6 anni. ...