Interposizione illecita di manodopera

Lo Studio Legale Salvagni si occupa, tra l'altro, di tutte quelle vicende di interposizione illecita di manodopera, come quelle degli appalti non genuini e delle somministrazioni irregolari ove il lavoratore è formalmente assunto da un imprenditore ma le cui prestazioni sono utilizzate da un altro datore di lavoro ma in maniera fraudolenta.

In particolare, lo Studio Salvagni ha trattato e tratta numerose controversie in materia di appalto non genuino, di somministrazione irregolare e interposizione illecita di manodopera nei confronti di grandi aziende tra le quali: TELECOM ITALIA SPA, TERNA SPA, BANCA POPOLARE DI MILANO, PROCTER & GAMBLE, GSE SPA (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI), POSTE ITALIANE SPA, JANSEN- CILAG SPA, EULER-HERMES, COMDATA, ALD AUTOMOTIVE.

Avv. Michelangelo Salvagni    Casi

Lavoratrice

Il fenomeno dell’appalto non genuino, della somministrazione irregolare e della interposizione illecita di manodopera è un tema sociale ed economico di grande attualità che può considerarsi una vera e propria “piaga” del nostro sistema economico, in quanto, purtroppo, tale fattispecie risulta ormai la forma più comune di “sfruttamento” di lavoratori avente la finalità di realizzare una sorta di “schermo protettivo” per l’azienda committente/appaltante con lo scopo – illecito e fraudolento – di occultare gli effetti della manodopera di lavoro utilizzata in termini di titolarità e responsabilità.

BANCO BPM: RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI UN LAVORATORE PER L’ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E APPALTO NON GENUINO, CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

Errata corrige 17 GEN 2024

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 14.01.2024 il Tribunale di Roma ha accertato che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il lavoratore e le società formali datrici di lavoro - società di servizi che si limitavano alla mera fornitura di manodopera (cd. Body Rental) - doveva in realtà essere imputato alla Banco BPM S.p.A. in qualità di effettivo datore di lavoro.

Nel caso di specie, il lavoratore, sin dal 2008, aveva prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata direttamente in favore della Società, ricevendo disposizioni specifiche, direttive e indicazioni dai referenti della società stessa, essendo inoltre sottoposto, da parte degli stessi, al controllo e/o riscontro della propria prestazione lavorativa. ...

Continua

GLOBE SOC. COOP.: IL CAMBIO APPALTO CON IDENTITA’ DEI BENI DESTINATI AL SERVIZIO E DI PERSONALE COSTITUISCE TRASFERIMENTO D’AZIENDA CON DIRITTO DEL LAVORATORE A CONTINUARE IL RAPPORTO CON LA SUBENTRANTE  

Errata corrige  02 FEB 2023

La vicenda sottoposta al giudizio del Tribunale di Latina concerne un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore, assistito dallo Studio Legale Salvagni, impiegato per diversi anni alle dipendenze di diverse società succedutesi con contratti d’appalto nella gestione dei servizi di preparazione e movimentazione merci in favore della committente D.R.S. S.p.a., in occasione e a causa della cessazione dell’appalto.

La società Cooperativa Globe, subentrata nella gestione dei servizi appaltati, pur essendovi tenuta ai sensi dell’art. 42 bis co. 3 del CCNL del settore logistica a trasporti ed essendosi obbligata in virtù di apposito accordo ad assumere il personale impiegato nell’appalto, aveva poi assunto solo una parte dei dipendenti, il cui elenco era stato trasmesso dalla società uscente. ...

Continua

TERNA S.P.A.: CONFERMATA IN CASSAZIONE LA SENTENZA DI CONDANNA DI ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI UNA LAVORATRICE PER L’ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E APPALTO NON GENUINO.

Errata corrige 19 Nov 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 12.10.2022, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Terna S.p.a. e confermato integralmente la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 21.07.2021 che, in accoglimento dell’appello proposto da una lavoratrice, aveva accertato che il rapporto di lavoro, formalmente intercorso tra la medesima e la cooperativa formale datrice di lavoro, doveva in realtà essere imputato alla Terna in qualità di effettivo datore di lavoro. ...

Continua

ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.: IL TRIBUNALE DI ROMA DICHIARA ILLECITO L’APPALTO CON COMDATA E CONDANNA ALD A RIASSUMERE IL LAVORATORE.

Errata corrige  19 GIU 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La vicenda, patrocinata dallo Studio legale Salvagni, tratta il caso di un lavoratore che ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Roma la società ALD Automotive Italia S.r.l. deducendo l’illegittimità e comunque la non genuinità dell’appalto di manodopera instaurato sin dal 2017, dapprima, con la società appaltatrice Comdata S.p.A., successivamente poi passato alla società ASAP S.r.l., a seguito di un cambio appalto e, attualmente, ancora in essere con la società Covisian S.p.A.

In particolare, il lavoratore deduceva che nonostante fosse stato formalmente dipendente, dapprima, della società Comdata S.p.A. e, poi, di Asap S.r.l. e, al momento, della Covisian S.p.A., dal 2017 ad oggi è stato sempre adibito allo svolgimento di prestazioni relative al contratto di appalto di servizi in favore della ALD Automotive e che, di fatto, si sarebbe trattato di una intermediazione illecita di manodopera in quanto le società appaltatrici (Comdata e Asap in particolare) erano prive della necessaria autonomia organizzativa e del rischio imprenditoriale richiesti per un appalto genuino. ...

Continua

TERNA SPA CONDANNATA ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI DUE LAVORATRICI PER L’ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E APPALTO NON GENUINO, CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Con due sentenze del 24.05.2021 e del 21.07.2021, la Corte di Appello di Roma ha accolto l’appello proposto da due lavoratrici, accertando che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra le medesime e la cooperativa formale datrice di lavoro doveva in realtà essere imputato alla Terna in qualità di effettivo datore di lavoro.

In particolare, la Corte di Appello, valorizzando la dirimente circostanza relativa dell’effettivo esercizio dei poteri direttivi ed organizzativi della prestazione delle lavoratrici, ha statuito come dall’istruttoria orale fosse emersa la prova dell’assenza sul luogo di lavoro di un referente della Cooperativa. Il potere direttivo e organizzativo (riguardo i turni e la gestione quotidiana della prestazione lavorativa), infatti, era esercitato dall’utilizzatrice, essendo la cooperativa formale datrice di lavoro una mera “organizzazione fantasma” in capo alla quale residuava la sola gestione amministrativa/burocratica del rapporto.

Alla luce delle risultanze emerse dall’istruttoria testimoniale e della documentazione prodotta, la Corte di Appello ha pertanto dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intercorso con la Terna, ancora in essere, condannando la Società alla riammissione in servizio delle lavoratrici e al pagamento di una indennità pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Continua

TELECOM CONDANNATA ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI ALTRI TRE “CONSULENTI” PER L’ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E APPALTO NON GENUINO (cd. Body Rental), CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con altre due sentenze del 29.06.2021 e del 21.10.2021 su analoga fattispecie già decisa favorevolmente in data 29.12.2020 nei confronti di un lavoratore assistito sempre dallo Studio Legale Salvagni (vedi abstract su questo sito del 12.10.2020), due diversi giudici del Tribunale di Velletri hanno accertato che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra i lavoratori e le società formali datrici di lavoro - società di consulenza informatica che si limitavano alla mera fornitura di manodopera (cd. Body Rental) - doveva in realtà essere imputato alla Telecom Italia in qualità di effettivo datore di lavoro.

Nel caso di specie, i lavoratori avevano, rispettivamente, dal 2014 e dal 2012, prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata - svolgendo mansioni di tipo informatico - direttamente in favore della Telecom, ricevendo disposizioni specifiche, direttive e indicazioni dai referenti della società stessa, essendo inoltre sottoposti, da parte degli stessi, al controllo e/o riscontro della propria prestazione lavorativa.

In particolare, nella prima delle sentenze citate, il giudice ha focalizzato il proprio ragionamento decisorio, oltre che sulla mancata prova dell’esistenza di un contratto di appalto tra la formale datrice e la Telecom Italia, anche sull’assenza di uno specifico know how non presente in azienda che avrebbe richiesto la necessità di ricorrere a personale esterno.

Trattandosi, infatti, di un cd. appalto labour intensive - ossia di un servizio nel quale la realizzazione delle attività commesse richiede scarso uso di beni materiali e dipende, invece, in maniera decisiva, dalla prestazione del lavoro umano - l’attività oggetto dell’(eventuale) appalto, non era finalizzata a rendere un servizio distinguibile rispetto all’attività svolta dal committente, essendo invece le mansioni svolte dal lavoratore le medesime espletate dal personale interno di Telecom.

Alla luce delle risultanze emerse dall’istruttoria testimoniale e della documentazione prodotta, il Tribunale, pertanto, ha dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, intercorso con la Telecom in modo irregolare, ancora in essere, condannando la Società alla riammissione in servizio dei lavoratori e al pagamento di una indennità pari a 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Continua

Interposizione di manodopera e licenziamento giuridicamente inesistente: prime sentenze sull’interpretazione autentica dell’art. 38, c. 3, d.lgs. n. 81/2015

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.2/2021, Parte II, RGL Giurisprudenza on line - Newsletter n.4/2021

Pdf pubblicazione

Articolo pubblicato su Comma 2 Lavoro e Dignità:

Link all'articolo

I

CORTE APPELLO ROMA, 22.2.2021 - Est. Panariello - D.G.E., R.M., V.M.R., M.G. (avv.ti P. e C. Panici) c. F.I.S.P. s.p.a. (avv.ti Alliegro, Baldieri).

 

Somministrazione di lavoro – Somministrazione irregolare – Interposizione fittizia di manodopera – sussistenza – Licenziamento intimato dal somministratore – Inesistenza – tutela reale – Applicabilità

 

In base all’interpretazione autentica di cui all’art. 80-bis, d.l. n. 34/2020, tra gli atti che, compiuti dal datore di lavoro formale, devono imputarsi al soggetto utilizzatore ex art. 38, d.lgs. n. 81/2015, è escluso il licenziamento; tale interpretazione deve applicarsi anche alla fattispecie dell’appalto illecito in quanto, come per l’ipotesi della somministrazione irregolare, i due istituti realizzano un’identica vicenda di dissociazione fra datore di lavoro formale e sostanziale che viene difatti accertata dal giudice con illecita o irregolare con effetto ex tunc. Il recesso intimato dall’appaltatore è pertanto inesistente e determina la riammissione in servizio del lavoratore nella compagine aziendale dell’appaltante, oltre alla condanna di quest’ultimo alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate medio tempore sino alla riammissione in servizio.

  ...

Continua

TELECOM CONDANNATA ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI UN “CONSULENTE” PER L’ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E APPALTO NON GENUINO (cd. Body Rental), CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 29.12.2020, il Tribunale di Velletri ha accertato che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il lavoratore e le società formali datrici di lavoro - società di consulenza informatica che si limitavano alla mera fornitura di manodopera (cd. Body Rental) - doveva in realtà essere imputato alla Telecom Italia in qualità di effettivo datore di lavoro.

Nel caso di specie, il lavoratore aveva sin dal 2013 prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata - svolgendo mansioni di tipo informatico - direttamente in favore della Telecom, ricevendo disposizioni specifiche, direttive e indicazioni dai referenti della società stessa, essendo inoltre sottoposto, da parte degli stessi, al controllo e/o riscontro della propria prestazione lavorativa. ...

Continua

LO STUDIO SALVAGNI VINCE LE CAUSE CONTRO COMDATA E IL TRIBUNALE DI ROMA REINTEGRA I LAVORATORI IN SERVIZIO NEI CALL CENTER

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Sentenza pubblicata su WikiLabour

Articolo pubblicato su:

CSDN Roma

- ADNKronos

La società Comdata S.p.A., nota azienda che si occupa di servizi call center e che vanta alle proprie dipendenze circa 7000 lavoratori, con unoperazione del tutto illegittima e, utilizzando in modo anomalo la cd clausola sociale in materia di cambio appalto, ha cercato di cedere i propri dipendenti addetti alla commessa ALD (ben 56) ad una società subentrante, neocostituita ed avente un capitale sociale di appena 10 mila euro.

...

Continua

Appalti, esternalizzazioni e legalità - Dal '68 al futuro - 10 anni di attività

Intervista radiofonica del 2018 su Appalti Illeciti Convegno 2018 su COLLETTIVA.

Intervento di Michelangelo Salvagni a partire dal minuto 1:50.

LINK

Continua

Appalti, esternalizzazioni e legalità – Diritti dei lavoratori e prerogative del sindacato

NTERVISTA RADIOFONICA: AVV. SALVAGNI

Convegno, 13 novembre 2018

Il convegno “Appalti, esternalizzazioni e legalità – Diritti dei lavoratori e prerogative del sindacato“ si terrà il 13 novembre 2018 dalle h. 15 alle h. 20, presso la Sala del Tempio di Adriano, a Piazza di Pietra, in Roma.

Scarica il programma dell’iniziativa, in cui vengono indicati in dettaglio i temi trattati:

VISUALIZZA PROGRAMMA COMPLETO >>

Vi segnaliamo i relatori che parteciperanno all'iniziativa:

Gennaro Vecchione, Generale G.d.F., Roberto Riverso, Magistrato di Cassazione, Solveig Cogliani, Magistrato del Consiglio di Stato, Pier Giovanni Alleva, Professore Diritto del Lavoro, Tiziana Assunta Orrù, Magistrato Tribunale Lavoro di Roma.

Sono previsti inoltre testimonianze di delegati  ed una tavola rotonda coordinata dal giornalista Massimo Franchi a cui parteciperanno:

 il Prof. Avv. Andrea Altieri , l’Avv. Salvatore Sfrecola Andrea Circi, Pier Luigi Panici, Michelangelo Salvagni, Antonio Stellato, della Consulta  Giuridica Cgil Roma Lazio.

I lavori saranno conclusi dal compagno Vincenzo Colla della Segreteria nazionale della Cgil.

Continua

Il Diritto del Lavoro dopo il Jobs Act - Ciclo di Seminari

Si segnala un importante ciclo di seminari organizzato dal prof. Edoardo Ghera e proposto nel quadro del Corso di Perfezionamento e Approfondimento "Il diritto del lavoro post Jobs Act" (Roma, Aula Magna di Via Pietro Cossa, 40), in cui verranno trattate tematiche di grande rilievo inerenti e successive all'applicazione del Jobs Act. 

L'avvocato Michelangelo Salvagni interverrà in veste di relatore il 30 Novembre tenendo il seminario dal titolo "Le problematiche relative alla disciplina degli appalti di manodopera e il trasferimento d’azienda". 

Per iscriversi al Corso clicca qui.

Continua