MANPOWER CONDANNATA ALLA REINTEGRAZIONE DELLA DIPENDENTE: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO E LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO DI UNA LAVORATRICE MADRE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con ordinanza del 16 gennaio 2019, n. 965, il Tribunale di Velletri, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso da una lavoratrice nei confronti Manpower S.r.l., ha dichiarato la nullità del licenziamento intimatole per presunto giustificato motivo oggettivo, giacché connotato, in realtà, da natura discriminatoria; conseguentemente, il giudice ha condannato il datore di lavoro a reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro, nonché al pagamento integrale delle retribuzioni maturate medio tempore, dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che la società resistente, in qualità di impresa dedita all’attività di intermediazione di lavoro, ha disatteso la procedura prevista dall’art. 25 del CCNL di settore, il quale, all’esito delle singole missioni, impone al datore di lavoro di provvedere, attraverso tentativi concreti e realmente apprezzabili, di ricollocare il personale somministrato e reperire ulteriori opportunità di impiego dello stesso.

E infatti, la Manpower S.r.l. si era limitata, nel caso di specie, a svolgere un solo tentativo di ricollocamento della ricorrente, in quanto tale ritenuto insufficiente dal Tribunale anche alla stregua delle molteplici occasioni di impiego che, invero, risultavano esistenti e del tutto compatibili con il profilo professionale della lavoratrice.

Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che il licenziamento intimato nei confronti della ricorrente, motivato in ragione dell’asserita insussistenza di missioni cui adibire la lavoratrice e della conseguente impossibilità di ricollocarla, fosse destituito di ogni fondamento e privo del presunto giustificato motivo oggettivo addotto dalla società a fondamento del recesso.

Tanto premesso, il giudice del lavoro ha affrontato il profilo discriminatorio del recesso, denunciato dalla lavoratrice assistita dallo studio legale Salvagni e, sul punto, ha affermato che lo stato di maternità della lavoratrice “costituisce elemento idoneo a far ritenere che la [ricorrente] non sia stata ricollocata perché donna in età fertile, con prole inferiore ad anni cinque, e che questo sia stato l’unico motivo di licenziamento”.

Pertanto, il giudice ha dichiarato la nullità del licenziamento, condannando il datore di lavoro a ricollocare la dipendente nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento di tutte le retribuzioni spettanti alla lavoratrice.

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TELECOM CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO DA DEMANSIONAMENTO PER OLTRE 100.000,00 EURO AD UNA LAVORATRICE ADIBITA AL DAC/CDA: LE MANSIONI ASSEGNATE ALLA DIPENDENTE E RELATIVE A TIPIZZAZIONI, NORMALIZZAZIONE POSTA E CONTRATTI, VALIDAZIONE CONTRATTI E CEDOLI

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 20.12.2018, ha accertato l'illegittimo demansionamento professionale di una lavoratrice, assistita dallo Studio Salvagni, inquadrata nel 4° livello, assegnata al DAC/CDA dal 2012 e adibita nel tempo, a mansioni relative alle Tipizzazioni, Normalizzazione Posta e Contratti, Validazione Contratti e Cedolini Qualità.

In particolare, il Giudice ha dichiarato che le suddette mansioni svolte in base a procedure standard che non necessitano di alcuna personale valutazione, sono riferibili al massimo al 2° livello del contratto collettivo applicato da Telecom e che l’illegittimo demansionamento subito è idoneo a determinare un impoverimento del bagaglio professionale della lavoratrice, non solo per la notevole durata della dequalificazione, ma anche per la gravità della stessa.

Il Giudice, pertanto, ha condannato la Telecom al risarcimento del danno professionale subito dalla medesima dal 2012, quantificandolo in oltre 100.000,00 euro.

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TELECOM CONDANNATA A RISARCIRE UNA LAVORATRICE PER DEMANSIONAMENTO SUBITO PRESSO IL DAC/CDA: LE MANSIONI ASSEGNATE ALLA DIPENDENTE E RELATIVE AD ULL, SUBENTRI, GESTIONE SCARTI ADSL, PRE RETENTION E FATTURE INESITATE SONO DI 3° LIVELLO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 21.11.2018, ha accertato l'illegittimo demansionamento professionale subito da una una lavoratrice che, assistita dallo Studio Salvagni, era stata assegnata al DAC/CDA e, nel tempo, a mansioni relative alle ULL, Subentri, Gestione Scarti Adsl, Pre Retention e Fatture Inesitate.

In particolare, il Giudice ha dichiarato che le suddette mansioni, standardizzate e svolte tramite procedure predefinite, sono riferibili al massimo al 3° livello del contratto collettivo applicato da Telecom e che l’illegittimo demansionamento subito è idoneo a determinare un impoverimento del bagaglio professionale della lavoratrice tale da impedire lo sviluppo e arricchimento delle conoscenze già acquisite e a causare il depauperamento delle possibilità di arricchimento professionale della lavoratrice.

Il Giudice, pertanto, ha condannato la Telecom ad adibire la lavoratrice alle mansioni di appartenenza, nonché al risarcimento del danno professionale subito dalla medesima durante il periodo ricompreso tra il 2012 e il 2018, liquidandolo sulla base del parametro della retribuzione mensile.

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TELECOM CONDANNATA A RISARCIRE DUE LAVORATRICI PER DEMANSIONAMENTO SUBITO PRESSO IL DAC/CDA: IL TRIBUNALE DI ROMA ACCERTA CHE LE MANSIONI RELATIVE ALLE ULL E CONDIZIONI AGEVOLATE SONO DI 3° LIVELLO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con due sentenze del 15.11.2018, ha accertato l'illegittimo demansionamento professionale di due lavoratrici, entrambe assistite dallo Studio Salvagni e assegnate al DAC/CDA.

In particolare, il Giudice ha dichiarato che le mansioni di inserimento dati e semplice controllo a video di documentazione svolte dalle ricorrenti nell’ambito del servizio c.d. ULL e Condizioni Agevolate sono riconducibili, al massimo, al 3° livello del contratto collettivo applicato da Telecom, giacché estremamente standardizzate ed eseguite tramite procedure predefinite.

Tanto premesso, il Giudice ha accertato il grave demansionamento professionale subito dalle ricorrenti e, pertanto, ha condannato la Telecom ad adibire le lavoratrici alle mansioni di appartenenza, nonché al risarcimento del danno professionale subito dalle medesime per tutto il periodo in cui sono state assegnate al DAC, sulla base del parametro della retribuzione mensile.

Con questa pronuncia il Tribunale di Roma conferma nuovamente la tesi difensiva sostenuta dallo studio legale Salvagni e contribuisce a rendere ancora più concrete le prospettive di vittoria dei numerosi lavoratori che attendono l’esito dei propri ricorsi.

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