Licenziamento per giusta causa per presunta violazione del codice etico aziendale e svolgimento di attività lavorativa concorrente durante un periodo di aspettativa: ATAC S.p.A. CONDANNATA A REINTEGRARE UN LAVORATORE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con provvedimento n. 36466/2017 del 11.04.2017 il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore dipendente di ATAC S.p.A., condannando l’azienda a reintegrarlo nel posto di lavoro e al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno. Il caso sottoposto al vaglio della magistratura tratta la vicenda di un dipendente a cui la Società ATAC S.p.A., al termine di un procedimento disciplinare, ha intimato il licenziamento in tronco. Le contestazioni disciplinari mosse da ATAC S.p.A. erano incentrate sulla violazione del codice etico e sullo svolgimento di una seconda attività lavorativa concorrenziale (asseritamente non autorizzata dalla Società) mentre il lavoratore fruiva di un periodo di aspettativa non retribuita; secondo il Tribunale, nessuna delle due violazioni sussiste dal momento che l’attività asseritamente concorrenziale tenuta dal lavoratore si era indirizzata nei confronti di una società diversa da quella effettivamente concorrente di ATAC S.p.A.

Nella lettera di licenziamento la Società ha posto a fondamento del recesso un comportamento del dipendente consistente in reiterate inadempienze nello svolgimento delle proprie mansioni di Direttore esecutivo espletate per la società in cui stava lavorando nel periodo di aspettativa; dalla documentazione prodotta in giudizio da ATAC S.p.A. e grazie soprattutto a quanto allegato nel ricorso dalla parte ricorrente, non è emersa nessuna prova circa l’effettiva sussistenza degli inadempimenti contestati. Pertanto, secondo il Giudice, il datore di lavoro non ha assolto all’onere della prova che grava sullo stesso circa la presenza di una giusta causa di licenziamento. Infatti, in base all’attuale nuovo testo dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla legge n. 92/2012, per i datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti, se si realizza l’insussistenza del fatto posto alla base del recesso, ovvero se il fatto stesso è sanzionabile alla stregua del CCNL solo attraverso una misura conservativa, trova applicazione la tutela massima della reintegrazione nel posto di lavoro, oltre il pagamento di una indennità risarcitoria. Nel caso di specie, infatti, non è emerso che il lavoratore durante l’aspettativa non retribuita, mentre lavorava per la nuova società, abbia espletato mansioni di concorrenza ad ATAC.

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Accertamento di somministrazione di lavoro irregolare e conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato: IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA GSE S.p.a. A RICOSTITUIRE IL RAPPORTO DI LAVORO CON LA LAVORATRICE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2296/2017 depositata il 09.03.2017, ha dichiarato l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, direttamente con la Società utilizzatrice, per una lavoratrice assunta con contratto di lavoro in somministrazione condannando la Società stessa al pagamento di un’indennità risarcitoria.

La vicenda portata al vaglio del magistrato implicava l’accertamento della regolarità della somministrazione anche con riferimento alla causale utilizzata nel contratto posto a giustificazione del rapporto di lavoro. Il Tribunale di Roma ha quindi accertato la non veridicità di tali ragioni. Ed infatti, il Giudice capitolino, a seguito dell’istruttoria svolta, ha stabilito che la ricorrente, insieme a colleghi direttamente assunti dalla Società utilizzatrice, ha svolto mansioni diverse e comunque non corrispondenti a quelle indicate nel contratto di somministrazione e che avrebbero dovuto giustificare l’assunzione stessa. ...

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Accertamento di somministrazione di lavoro irregolare e conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato: IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA GSE S.p.a. A RICOSTITUIRE IL RAPPORTO DI LAVORO CON LA LAVORATRICE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2296/2017 depositata il 09.03.2017, ha dichiarato l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, direttamente con la Società utilizzatrice, per una lavoratrice assunta con contratto di lavoro in somministrazione condannando la Società stessa al pagamento di un’indennità risarcitoria.

La vicenda portata al vaglio del magistrato implicava l’accertamento della regolarità della somministrazione anche con riferimento alla causale utilizzata nel contratto posto a giustificazione del rapporto di lavoro. Il Tribunale di Roma ha quindi accertato la non veridicità di tali ragioni. Ed infatti, il Giudice capitolino, a seguito dell’istruttoria svolta, ha stabilito che la ricorrente, insieme a colleghi direttamente assunti dalla Società utilizzatrice, ha svolto mansioni diverse e comunque non corrispondenti a quelle indicate nel contratto di somministrazione e che avrebbero dovuto giustificare l’assunzione stessa. ...

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Contratti a tempo determinato e mancanza di nesso di causalità tra le ragioni indicate nel contratto e le mansioni svolte dai lavoratori: IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA GSE S.p.a. A RIPRISTINARE IL RAPPORTO DI TRE LAVORATORI

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con tre sentenze depositate a marzo 2017, il Tribunale di Roma condanna la Società GSE S.p.A. all’instaurazione tre rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguenti condanne al pagamento delle indennità risarcitorie.

Nelle fattispecie, i contratti a tempo determinato, superiori a 12 mesi, sono stati stipulati adducendo ragioni di carattere organizzativo dovute ad una determinata esigenza aziendale; nonostante l’azienda abbia indicato la causale e il Giudice l’abbia ritenuta sufficientemente specifica, il Tribunale ha accertato la mancanza del nesso di causalità tra le ragioni poste alla base della stipula del contratto a termine e l’attività svolta in concreto dai ricorrenti. I lavoratori di GSE S.p.A., infatti, per l’intero periodo oggetto di causa, non hanno svolto l’attività indicata nel contratto, come emerso con evidenza in corso di giudizio tramite prova testimoniale. ...

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