IMPRESA E LAVORO: MONDI LONTANI

STATO ATTUALE E IPOTESI DE JURE CONDENDO.

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La responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni derivanti da attività criminose

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.1/2014

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CORTE DI CASSAZIONE, 8 aprile 2013, Sez. lav., n. 8486 – Pres. Vidiri – Rel. Arienzo – Poste Italiane S.p.A. (avv. Fiorillo) c. P.F.E.A. (avv. Fatigato).  Conf. Corte di Appello di Bari del 16.03.2009.

 

Lavoro subordinato (Rapporto di) - Tutela delle condizioni di lavoro - sicurezza e prevenzione infortuni  – Obbligo di prevenzione dai rischi da rapine – Onere del datore di lavoro valutazione a priori di rischi extra-lavorativi - Insufficienza di adeguate misure di tutela –– Ripartizione dell’onere della prova – Responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di sicurezza per l’attività criminosa di terzi – Sussistenza.

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Questioni interpretative sull’applicabilità dell’indennità ex art. 32, comma 5, del Collegato lavoro al lavoro temporaneo e alla somministrazione di lavoro

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.2/2013

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CASSAZIONE, 17 gennaio 2013, n. 1148, Sez. lav. – Pres. De Renzis, Est. Curzio – Poste Italiane Spa (avv. Trifirò) c. C.F. (avv. De Donno).

Conf. Corte d’Appello Milano 17 dicembre 2009

Lavoro temporaneo tramite agenzia – Instaurazione del contratto tra lavoratore e utilizzatore interponente – Illegittimità del contratto di fornitura – Conversione del rapporto a termine in lavoro a tempo indeterminato – Indennità ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, come autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 13, legge n. 92/2012.

 

In tema di lavoro interinale, la legittimità del contratto di fornitura costituisce il presupposto per la stipulazione di un legittimo contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Ne consegue che l’illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e, quindi, l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo; inoltre, alla conversione soggettiva del rapporto si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 368/2001 ai fini della legittimità del lavoro a tempo determinato tra l’utilizzatore e il lavoratore. In virtù di tale conversione, l’indennità prevista dall’art. 32 della legge n. 183/2010, nel significato chiarito dal comma 13 dell’art. 1 della legge n. 92/2012, trova applicazione anche al lavoro temporaneo, con riferimento quindi a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine termine illegittimo, e si applica anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subìto dal lavoratore a causa dell’illegittimità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a, della legge n. 196/1997, convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione. (1)

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Il precario errante nella Scuola Pubblica: viaggio alla ricerca della stabilità

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Il Sole 24 Ore (Aprile 2012), Massimario di Giurisprudenza del Lavoro n.4/2012

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Il lavoro a termine nella Scuola pubblica potrebbe essere rappresentato con una metafora in cui il lavoratore assunto con più contratti flessibili intraprende un viaggio su un treno che non arriva mai alla sua destinazione finale. Tante stazioni intermedie. Brevi soste e ripartenze, dove però si rischia di finire, dopo un lungo e instabile percorso, su un binario morto; e alla fine, al massimo, ti viene rimborsato solo il costo del biglietto.

In questa similitudine si concentra il tema dei contratti a tempo determinato nella scuola pubblica, in quanto il sistema normativo vigente, che dovrebbe ispirarsi a principi di derivazione comunitaria anche nel settore pubblico, ha determinato un paradosso inaccettabile per il nostro diritto positivo: ovvero la stabilizzazione legalizzata del precariato.

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