LA CORTE D'APPELLO DI ROMA DICHIARA L’ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO E ACCERTA IL DEMANSIONAMENTO SUBITO DA UN LAVORATORE TELECOM ADIBITO AL SETTORE ASA

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 29.09.2020, riformando la sentenza del Tribunale di Roma, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento di lavoratore dipendente di Telecom Italia S.p.A., e fruitore dei benefici ex L. 104/92, presso il settore ASA, accertando altresì il demansionamento subito dal medesimo.

La Corte di Appello ha innanzitutto accertato l’illegittimità del trasferimento al settore ASA. In particolare, secondo la Corte di appello, il trasferimento è stato disposto in violazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, poiché il relativo divieto opera ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell'ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, senza che possa rilevare gli accordi collettivi che dettano una definizione di sede di lavoro ricomprendendovi l’intero territorio comunale e neppure la distanza della nuova sede di lavoro rispetto all’abitazione del lavoratore, atteso che l’unico dato rilevante a livello legislativo è il consenso al trasferimento del lavoratore titolare dei benefici.

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IL TRIBUNALE DI LATINA REINTEGRA DUE LAVORATORI PRESSO DRS, SOCIETA’ DI SERVIZI PER ALGIDA, FINDUS E UNILEVER

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Latina, accogliendo in pieno la prospettazione dello studio Salvagni, ha reintegrato due lavoratori che erano stati licenziati a seguito di una procedura di mobilità, condannando altresì la società a corrispondere in favore dei medesimi un risarcimento pari a 12 mensilità.

La vicenda trae le mosse da un licenziamento collettivo che avrebbe dovuto interessare nove dipendenti della società DRS – Depositi Regionali Surgelati S.p.a., realtà economica che opera nel settore della logistica, dello stoccaggio e della movimentazione di alimenti surgelati per note aziende e/o gruppi di imprese internazionali, tra cui Findus e Unilever.

I lavoratori coinvolti nella procedura di mobilità venivano successivamente ridotti da 9 a 4 e, tuttavia, la società, in modo strumentale, intimava il recesso sia ai sensi della legge n. 223/1991 e, quindi, qualificandolo come licenziamento collettivo, sia, in subordine, quale licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, individuando peraltro le stesse ragioni poste a fondamento della procedura di mobilità. I ricorrenti eccepivano, quindi, che non fosse possibile, né ammissibile, intimare un licenziamento per motivo oggettivo per soppressione del posto di lavoro una volta che fosse stata aperta la procedura di mobilità. ...

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LA CORTE DI CASSAZIONE CONFERMA IL DEMANSIONAMENTO E CONDANNA POSTE ITALIANE S.P.A. A RISARCIRE IL DANNO SUBITO DA UNA LAVORATRICE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Sentenza segnalata su WikiLabour.it:

https://www.wikilabour.it/GetFile.aspx?File=%2fAAA_Segnalazioni%2f2020%2fCassazione%2fCassazione_2020_16594.pdf

Nell’ambito di un giudizio promosso da una lavoratrice assistita dall’Avv. Salvagni e volto ad accertare l’intervenuto demansionamento professionale subito da quest’ultima tra il mese di luglio 2007 e quello di marzo 2010, la Corte d’Appello di Roma, nel confermare l’accoglimento della relativa domanda, aveva condannato Poste Italiane S.p.a. a risarcire il relativo danno alla professionalità. 

Al riguardo, la Corte territoriale osservava che la lavoratrice, inquadrata nell'Area Funzionale Operativa livello del CCNL di settore, era stata, invece, assegnata a posizione comportante l'esercizio di mansioni manuali, di mero riordino e sistemazione di materiale secondo procedure standardizzate, oltre che di supporto al personale di sportello, in evidente violazione delle prescrizioni di cui all’art. 2103 c.c. 

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TELECOM CONDANNATA: Il Tribunale di Roma dichiara illegittimo il trasferimento anche tra due sedi nello stesso comune e accerta il demansionamento subito da due dipendenti nei settori Telecom Gestione Olo e Credit Management

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con due sentenze molto importanti del 03.06.2020, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento, poiché disposto dalla Telecom in violazione dell’art. 2103 c.c., riconfermando, ancora una volta, la natura di trasferimento del provvedimento datoriale di spostamento del lavoratore effettuato tra due diverse sedi di lavoro presso il medesimo Comune di Roma. ...

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