TELECOM ITALIA S.P.A: LE MANSIONI DI SITE SPECIALIST SONO DI 2° LIVELLO E IL TRASFERIMENTO È ILLEGITTIMO ANCHE SE DISPOSTO TRA DUE SEDI SITE NEL MEDESIMO COMUNE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Articolo pubblicato su www.csdnroma.it 

Ordinanza pubblicata su www.wikilabour.it   

Con ordinanza del 1° marzo 2018, n. 19551, Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso promosso in via d’urgenza da una lavoratrice e riconosce l’illegittimità del provvedimento di trasferimento presso la sede di Via Macchia Palocco in Roma e della relativa assegnazione alle mansioni di site specialist disposti da Telecom Italia S.p.a.; pertanto, il giudice condanna l’azienda a ritrasferire la dipendente nella sede presso cui la stessa era adibita in precedenza (Via di Val Cannuta in Roma), nonché a reintegrarla nelle mansioni di V° livello precedentemente espletate in tale ultima sede, accertando l’illegittimità della dequalificazione subita dalla lavoratrice per essere stata assegnata alle mansioni di portierato – site specialist dal 1° luglio 2017. ...

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Il diritto del lavoratore titolare dei benefici ex art. 33. comma 5, L. n. 104/92 a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del disabile

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Lavoro e Previdenza Oggi, n. 11/12 2017

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Rapporto di lavoro – Assistenza a familiare affetto da handicap grave – Benefici della legge 104/92 – Richiesta del lavoratore di trasferimento alla sede più vicina al familiare disabile – Diritto del lavoratore ad essere trasferito ex art. 33, comma 5, L. n. 104/92 – Ius variandi in base al nuovo art. 2103 c.c. – Onere della prova ai sensi dell’art. 2103 c.c. – Analogia con la fattispecie del repêchage – Principio della vicinanza della prova – Ampliamento dell’onere del datore di lavoro nella ricerca di posizioni per il lavoratore nella sede di destinazione – Mancata dimostrazione della impossibilità di adibire il lavoratore nella sede di destinazione.

 

Tribunale di Roma, ordinanza 28 febbraio 2017 – Giud. Casari*

 Nel caso in cui il dipendente titolare dei benefici previsti dall’art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992, per l’assistenza al familiare convivente disabile grave, chieda di essere trasferito alla sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, il datore di lavoro ha l’onere di provare che nella sede (o nelle sedi) dove il trasferimento è stato richiesto non sia possibile collocare il lavoratore, dovendo dimostrare l’impossibilità dell’adibizione del prestatore a mansioni riconducibili a livello e categoria di appartenenza, tendendo conto del riformato art. 2103 c.c. che non richiede più il rispetto del principio di equivalenza e del mantenimento del bagaglio professionale acquisito dal lavoratore.

Il concetto di livello e categoria si pone quale limite entro il quale il potere di modificare l’assegnazione delle mansioni deve essere contenuto e quindi deve essere utilizzato anche con riferimento all’istituto del trasferimento del lavoratore. (Massima a cura dell’Autore)

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GRAVE DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE AL DAC (ex CSA): TELECOM ITALIA S.P.A. DEVE RIASSEGNARE LA DIPENDENTE A MANSIONI DI 4° LIVELLO E RISARCIRLA POICHE' ILLEGITTIMAMENTE ADIBITA AD ATTIVITÀ DI BACK OFFICE RICONDUCIBILI AL 2° LIVELLO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 26 marzo 2018, n. 2383, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso promosso da una lavoratrice e, nell’accertare la grave dequalificazione subita da quest’ultima a far data dall’aprile 2012, ha ordinato a Telecom Italia S.p.a. di adibirla alle mansioni del proprio livello di inquadramento, ovvero il 4° livello contrattuale; in ultimo, ha condannato la società resistente a risarcire il danno arrecato alla professionalità della ricorrente a causa del suddetto demansionamento.

Il caso di specie muove dal ricorso promosso da una dipendente di Telecom Italia S.p.a. che, inquadrata nel 4° livello contrattuale, a seguito di una riorganizzazione aziendale, è stata trasferita presso il settore CSA (ora DAC), destinato a supportare il customer care aziendale, e, in quella sede, è stata adibita a svolgere attività di back office, precedentemente affidate a società esterne.

In particolare, sulla base dell’istruttoria testimoniale espletata, il giudice, confrontando le relative declaratorie contrattuali, ha accertato che le nuove mansioni cui è stata adibita la ricorrente (quali, ad esempio, l’espletamento delle verifiche relative alle fatture inesitate o, a far data dal gennaio 2015, lo smistamento dei reclami tramite la piattaforma informatica DMS e CRM), sono nettamente inferiori a quelle riconducibili al 4° livello di appartenenza delle lavoratrice che, in precedenza, aveva svolto attività di segreteria, occupandosi della gestione ordinaria delle presenze e dei rimborsi spese del personale, nonché, dal 2001, delle pratiche di infortunio dei dipendenti presso il Servizio di Prevenzione e Protezione Ambiente.

In particolare, il Tribunale, nell’accertare la dequalificazione subita dalla ricorrente, si è soffermato sulla totale assenza di autonomia operativa connotante lo svolgimento delle nuove mansioni assegnate a quest’ultima che, espletabili attraverso l’utilizzo di procedure e sistemi ad hoc che non necessitano di alcuna valutazione personale, sono riconducibili al 2° livello di inquadramento contrattuale.

Pertanto, il giudice ha riconosciuto una grave violazione dell’art. 2103 c.c., dichiarando illegittimo l’esercizio dello ius variandi da parte di Telecom Italia S.p.a. nei confronti della ricorrente, condannando l’azienda a disporre la riassegnazione della stessa a mansioni di 4° livello.

In ultimo, il Tribunale ha accertato il danno professionale subito dalla dipendente liquidato in misura pari al 25% della retribuzione mensile percepita.

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TELECOM ITALIA S.P.A.: LE MANSIONI DI SITE SPECIALIST SONO DI 2° LIVELLO E IL TRASFERIMENTO È ILLEGITTIMO ANCHE SE DISPOSTO TRA DUE SEDI SITE NEL MEDESIMO COMUNE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Articolo pubblicato su www.csdnroma.it 

Ordinanza pubblicata su www.wikilabour.it   

Con ordinanza del 1° marzo 2018, n. 19551, Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso promosso in via d’urgenza da una lavoratrice e riconosce l’illegittimità del provvedimento di trasferimento presso la sede di Via Macchia Palocco in Roma e della relativa assegnazione alle mansioni di site specialist disposti da Telecom Italia S.p.a.; pertanto, il giudice condanna l’azienda a ritrasferire la dipendente nella sede presso cui la stessa era adibita in precedenza (Via di Val Cannuta in Roma), nonché a reintegrarla nelle mansioni di V° livello precedentemente espletate in tale ultima sede, accertando l’illegittimità della dequalificazione subita dalla lavoratrice per essere stata assegnata alle mansioni di portierato – site specialist dal 1° luglio 2017.

 La pronuncia rappresenta la prima decisione del Tribunale di Roma che, resa in ordine all’operazione di re-internalizzazione delle funzioni di portineria (cd. site specialist) nell’ambito del dipartimento Manteinance & Facilities di Telecom Italia S.p.a., riconosce l’illegittimità di tale trasferimento, poiché disposto dall’azienda in violazione dell’art. 2103 c.c.

In particolare, il Tribunale disattende la tesi sostenuta dall’azienda in ordine all’applicabilità dell’art. 25 CCNL Telecomunicazioni e riconosce espressamente la natura di trasferimento del provvedimento datoriale che, nonostante fosse presso il medesimo comune, ha tuttavia  interessato due diverse unità produttive, anche perché entrambe dotate della necessaria autonomia.

Ciò premesso, il giudice riconosce il demansionamento subito dalla lavoratrice che, inquadrata nel 5° livello contrattuale, a seguito del suddetto trasferimento, è stata invece adibita a svolgere mansioni nettamente inferiori, in quanto riferibili al 2° livello del CCNL di settore; infatti – prosegue il Tribunale – la funzione di portierato (site specialist), al contrario di quanto sostiene Telecom Italia S.p.a., implica lo svolgimento di attività meramente operative, che richiedono conoscenze professionali semplici ed elementari e non prevedono alcun potere decisionale, né l’autonomia propria dei superiori livelli contrattuali (4° e 5° livello CCNL Telecomunicazioni).

Pertanto, il Tribunale, in applicazione del nuovo art. 2103 c.c., dichiara l’illegittimità del provvedimento di assegnazione alle mansioni di site specialist disposto da Telecom Italia S.p.a nei confronti della lavoratrice, in quanto l’azienda, anche nell’astratta ipotesi di un’effettiva modifica degli asseti organizzativi, non avrebbe rispettato la nuova formulazione normativa, che ammette la dequalificazione in via unilaterale per un solo livello inferiore e non per tre, come invece accaduto nella presente vicenda.

Infine, l’ordinanza risulta di rilevante interesse, in quanto riconosce il nesso di causalità tra la patologia ansioso-depressiva della lavoratrice e la condotta di Telecom Italia S,p.a. che non si è limitata a trasferire la dipendente, ma l’ha assegnata a mansioni inferiori.

Con questa pronuncia i giudici del lavoro di Roma, accertando che le mansioni di site specialist sono di 2° livello, sposano integralmente la tesi difensiva avanzata dall’Avv. Salvagni in numerosi ricorsi patrocinati dall’omonimo studio, così aprendo la strada ad altrettante vittorie per i lavoratori.

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