ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.: IL TRIBUNALE DI ROMA DICHIARA ILLECITO L’APPALTO CON COMDATA E CONDANNA ALD A RIASSUMERE IL LAVORATORE.

Errata corrige  19 GIU 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La vicenda, patrocinata dallo Studio legale Salvagni, tratta il caso di un lavoratore che ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Roma la società ALD Automotive Italia S.r.l. deducendo l’illegittimità e comunque la non genuinità dell’appalto di manodopera instaurato sin dal 2017, dapprima, con la società appaltatrice Comdata S.p.A., successivamente poi passato alla società ASAP S.r.l., a seguito di un cambio appalto e, attualmente, ancora in essere con la società Covisian S.p.A.

In particolare, il lavoratore deduceva che nonostante fosse stato formalmente dipendente, dapprima, della società Comdata S.p.A. e, poi, di Asap S.r.l. e, al momento, della Covisian S.p.A., dal 2017 ad oggi è stato sempre adibito allo svolgimento di prestazioni relative al contratto di appalto di servizi in favore della ALD Automotive e che, di fatto, si sarebbe trattato di una intermediazione illecita di manodopera in quanto le società appaltatrici (Comdata e Asap in particolare) erano prive della necessaria autonomia organizzativa e del rischio imprenditoriale richiesti per un appalto genuino. ...

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TERNA SPA CONDANNATA ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI DUE LAVORATRICI PER L’ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E APPALTO NON GENUINO, CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Con due sentenze del 24.05.2021 e del 21.07.2021, la Corte di Appello di Roma ha accolto l’appello proposto da due lavoratrici, accertando che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra le medesime e la cooperativa formale datrice di lavoro doveva in realtà essere imputato alla Terna in qualità di effettivo datore di lavoro.

In particolare, la Corte di Appello, valorizzando la dirimente circostanza relativa dell’effettivo esercizio dei poteri direttivi ed organizzativi della prestazione delle lavoratrici, ha statuito come dall’istruttoria orale fosse emersa la prova dell’assenza sul luogo di lavoro di un referente della Cooperativa. Il potere direttivo e organizzativo (riguardo i turni e la gestione quotidiana della prestazione lavorativa), infatti, era esercitato dall’utilizzatrice, essendo la cooperativa formale datrice di lavoro una mera “organizzazione fantasma” in capo alla quale residuava la sola gestione amministrativa/burocratica del rapporto.

Alla luce delle risultanze emerse dall’istruttoria testimoniale e della documentazione prodotta, la Corte di Appello ha pertanto dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intercorso con la Terna, ancora in essere, condannando la Società alla riammissione in servizio delle lavoratrici e al pagamento di una indennità pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

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TERNA SPA CONDANNATA ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI DUE LAVORATRICI PER L’ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E APPALTO NON GENUINO, CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Con due sentenze del 24.05.2021 e del 21.07.2021, la Corte di Appello di Roma ha accolto l’appello proposto da due lavoratrici, accertando che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra le medesime e la cooperativa formale datrice di lavoro doveva in realtà essere imputato alla Terna in qualità di effettivo datore di lavoro.

In particolare, la Corte di Appello, valorizzando la dirimente circostanza relativa dell’effettivo esercizio dei poteri direttivi ed organizzativi della prestazione delle lavoratrici, ha statuito come dall’istruttoria orale fosse emersa la prova dell’assenza sul luogo di lavoro di un referente della Cooperativa. Il potere direttivo e organizzativo (riguardo i turni e la gestione quotidiana della prestazione lavorativa), infatti, era esercitato dall’utilizzatrice, essendo la cooperativa formale datrice di lavoro una mera “organizzazione fantasma” in capo alla quale residuava la sola gestione amministrativa/burocratica del rapporto.

Alla luce delle risultanze emerse dall’istruttoria testimoniale e della documentazione prodotta, la Corte di Appello ha pertanto dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intercorso con la Terna, ancora in essere, condannando la Società alla riammissione in servizio delle lavoratrici e al pagamento di una indennità pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

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TELECOM E DEMANSIONAMENTO DI UN 4° LIVELLO AL DAC/CDA: LA CORTE DI APPELLO CONFERMA CHE LE MANSIONI DI TIPIZZAZIONE SONO DI 2° LIVELLO E VA RISARCITO IL DANNO PROFESSIONALE

Errata corrige 21 Maggio 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 01.03.2022, in una causa patrocinata sia in primo grado che in secondo grado dallo Studio Legale Salvagni, ha condannato Telecom Italia S.p.a. al risarcimento del danno per l’illegittimo demansionamento di una lavoratrice adibita al DAC/CDA, dal 4° livello al 2° livello del CCNL applicato, a partire dal 2012, con adibizione a mere mansioni di tipizzazione (inserimento dati). ...

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