Il caso dei dipendenti Telecom trasferiti al servizio di "accoglienza" (site speciliast): la vicenda Dac torna d'attualità?

Oggi, a distanza di pochi anni dalla ormai nota vicenda dei trasferimenti Telecom al cosiddetto “reparto ghetto”, potrebbe riproporsi una nuova gravissima discriminazione ai danni di un numero elevato di dipendenti. Il rischio, qui fortemente rappresentato, si basa sull’analisi di alcune condotte aziendali che, seppur tramite modalità differenti rispetto al recente passato, presenterebbero allarmanti analogie con quelle contestate sin dal 2012 da questo Studio Legale e dichiarate illegittime dall’autorità giudicante, (sul punto si vedaIl Tribunale di Roma condanna Telecom per la vicenda del reparto ghetto …”sentenza n. 10918/2014, nella sezione “Le nostre cause” di questo sito web).

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LA CORTE D'APPELLO DI ROMA CONDANNA TELECOM AL RISARCIMENTO DEL DANNO PROFESSIONALE E BIOLOGICO PER UN DEMANSIONAMENTO DI OLTRE 6 ANNI

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con la sentenza n. 5265/2016, pubblicata il 23 marzo 2017, la Corte d’Appello di Roma ha accertato, confermando in parte la sentenza di primo grado, il grave demansionamento perpetrato ai danni di un lavoratore di Telecom Italia per un periodo complessivo di circa sei anni. I giudici di Appello hanno condannato la società sia al risarcimento del danno professionale (parametrandolo sulla retribuzione mensile del lavoratore per tutto il periodo in cui lo stesso è stato dequalificato e pari a 6 anni) sia al risarcimento del danno biologico, ordinando alla Telecom di adibire il lavoratore a mansioni riferibili al VII livello.

Il caso riguarda la vicenda riguarda un dipendente Telecom, inquadrato al VII livello del CCNL di settore, che durante il rapporto di lavoro aveva svolto mansioni di progettazione e di responsabile della programmazione commerciale ma che, da una certa data in poi era invece stato adibito a mansioni di mera compilazione di fogli excel sui cui riportare dei dati e, in altri casi, assegnato alla distribuzione di elenchi telefonici; il lavoratore, inoltre, per lunghi periodi durante i 6 anni di dequalificazione era stato lasciato completamente inattivo e senza alcun compito da svolgere. Nel corso dei procedimenti, di primo e secondo grado, i giudici hanno accertato la rilevante differenza quantitativa e qualitativa tra le attività lavorative svolte prima del periodo contestato e quelle, poche e inconsistenti, riferibili alla dequalificazione professionale oggetto di causa.

A tal proposito, i giudici hanno quindi accertato il gravissimo e prolungato demansionamento subito dal lavoratore; tale condotta della società ha determinato un grave danno alla professionalità del dipendente che, anche considerando l’età anagrafica del medesimo e le modalità dell’avvenuto demansionamento, è stato calcolato sul parametro del 50% della retribuzione mensile percepita dal lavoratore e quindi determinando un risarcimento del danno moltiplicato per tanti mesi quanti sono stati quelli dell’accertata condotta illecita dell’azienda, (il tutto per un totale di 6 anni).

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IL TRIBUNALE ANNULLA IL TRASFERIMENTO DISPOSTO DA TELECOM ITALIA S.p.A. nei confronti di una lavoratrice titolare delle tutele di cui all'art. 33, c. 6, L. 104/92

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma con ordinanza cautelare n. 123915/2016 ha disposto la sospensione dell’efficacia del trasferimento di una lavoratrice Telecom Italia S.p.A. e ordinato alla Società l’adibizione della medesima presso la sede di provenienza. Il ricorso d’urgenza veniva promosso dalla ricorrente a causa di un trasferimento della sede di lavoro, subito nonostante la medesima fosse affetta da grave patologia ritualmente certificata e per la quale aveva il riconoscimento della titolarità dei benefici previsti dalla legge n. 104/92, già dall’inizio dell’anno 2010. La vicenda vagliata dal Tribunale di Roma è di grande interesse perché affronta alcune questioni estremamente rilevanti ai fini della tutela del lavoratore in caso di trasferimento: il rapporto tra le tutele della legge 104/92 e il potere datoriale di trasferimento, affrontando anche la tematica della identificazione dell’unità produttiva. ...

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IL TRIBUNALE ANNULLA IL TRASFERIMENTO DISPOSTO DA TELECOM ITALIA S.p.A. nei confronti di una lavoratrice titolare delle tutele di cui all'art. 33, c. 6, L. 104/92

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma con ordinanza cautelare n. 123915/2016 ha disposto la sospensione dell’efficacia del trasferimento di una lavoratrice Telecom Italia S.p.A. e ordinato alla Società l’adibizione della medesima presso la sede di provenienza. Il ricorso d’urgenza veniva promosso dalla ricorrente a causa di un trasferimento della sede di lavoro, subito nonostante la medesima fosse affetta da grave patologia ritualmente certificata e per la quale aveva il riconoscimento della titolarità dei benefici previsti dalla legge n. 104/92, già dall’inizio dell’anno 2010. La vicenda vagliata dal Tribunale di Roma è di grande interesse perché affronta alcune questioni estremamente rilevanti ai fini della tutela del lavoratore in caso di trasferimento: il rapporto tra le tutele della legge 104/92 e il potere datoriale di trasferimento, affrontando anche la tematica della identificazione dell’unità produttiva. ...

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